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Sentenza 405/1988 ECLI:IT:COST:1988:405 Generato dall'IA

Sentenza 405/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 405/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 265 del r.d. 25

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Sentenza 405/1988 · Corte costituzionale: 265 del r.d. 25

Parole chiave

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sospensione delle prestazioni revoca del gratuito patrocinio assistenza riabilitativa riduzione dell'assegno per grandi invalidi incasso dei contributi di mantenimento lavoro del detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
cennata norma, in riferimento all'art. 3 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 265 del r.d. 25

luglio 1940, n. 1077 ("Regolamento sui Servizi del lotto e sul

personale delle ricevitorie"), nel testo sostituito dall'art. 8 della

legge 6 giugno 1973, n. 341 ("Norme in materia di personale delle

ricevitorie del lotto") promosso con ordinanza emessa il 21 maggio

1980 dal TAR per la Sicilia sul ricorso proposto da D'Ambrogio

Sebastiano conto l'Intendenza di Finanza di Palermo ed altro iscritta

al n. 263 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1981;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

L'Intendente di finanza di Palermo con provvedimento dell'11

settembre 1979, dispose la sospensione immediata dal servizio e dalla

corresponsione dei conseguenti emolumenti dell'aiuto ricevitore del

lotto signor Sebastiano D'Ambrosio.

Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,

notificato all'Intendente ed al Ministro delle finanze presso

l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo il 20 novembre 1979

e depositato in Segreteria il 14 dicembre 1979, il D'Ambrosio

impugnò il provvedimento dell'intendente di finanza.

Nel ricorso chiese l'annullamento del provvedimento impugnato,

limitatamente alla parte con la quale era stata disposta la

sospensione della corresponsione degli emolumenti, previa rimessione

alla Corte costituzionale della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 265 R.D. 25 luglio 1940, n. 1077, sostituito

dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341.

Con ordinanza in data 21 maggio 1980 il Tribunale amministrativo

adito, sollevava questione di legittimità costituzionale della

cennata norma, in riferimento all'art. 3 Cost.

Secondo il giudice a quo, la questione non poteva considerarsi

manifestamente infondata, contrastando con il principio di

uguaglianza l'avere riservato ai pubblici dipendenti addetti alle

ricevitorie del lotto un trattamento deteriore rispetto a quello

dettato per la generalità degli impiegati civili dello Stato.

Non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento la

Presidenza del Consiglio dei ministri.

1. - Oggetto della questione di legittimità costituzionale è

l'art. 265, quinto comma, del R.D. 25 luglio 1940, n. 1077

("Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle

ricevitorie"), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno

1973, n. 341, ("Norme in materia di personale delle ricevitorie del

lotto"), il quale prevede che al dipendente del lotto sospeso

cautelarmente dal servizio, a seguito di ordine o di mandato di

cattura, non spetti l'assegno alimentare di cui al quarto comma dello

stesso articolo.

2. - La questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., è

fondata.

È regola generale del rapporto di pubblico impiego quella secondo

cui al dipendente sospeso cautelarmente dall'impiego spetti un

assegno alimentare determinato in una certa misura (per i dipendenti

statali in genere, v. art. 92 ultimo comma, del d.P.R. n. 3 del

1957).

La ratio della norma consiste nel garantire comunque al dipendente

un sussidio, che, secondo un'opinione pacifica, non ha natura

retributiva essendo previsto per consentirgli di sopperire alle

necessità sue e della famiglia.

Appare perciò ingiustificatamente discriminatorio che al

personale delle ricevitorie del lotto, prima che ne fosse disposta

l'immissione nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e

periferica del Ministero delle finanze (L. 9 agosto 1986, n. 494),

l'assegno alimentare fosse previsto, dalla norma denunciata, solo per

le ipotesi di sospensione cautelare in seguito a provvedimento

disciplinare, mentre era esplicitamente escluso qualora, come nel

caso oggetto del giudizio a quo, la sospensione cautelare fosse stata

disposta a seguito di ordine o mandato di cattura.

La cennata discriminazione, rispetto a quanto previsto per gli

altri impiegati pubblici e, nell'ambito della stessa categoria di

impiegati, con riferimento al titolo in base al quale è disposta la

sospensione, non può trovare giustificazione nella diversità di

disciplina del personale in parola, rispetto a quella degli altri

dipendenti pubblici. Difatti, la finalità propria dell'assegno

alimentare, testé posta in evidenza, prescinde dallo status

determinato dal contenuto della disciplina relativa a ciascuna

carriera perché si tratta di una provvidenza di carattere

assistenziale che, una volta riconosciuta per i dipendenti pubblici

in generale, non può essere esclusa con riferimento ad una sola

categoria di essi.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 265 del R.D. 25

luglio 1940, n. 1077 ("Regolamento sui servizi del lotto e sul

personale delle ricevitorie"), nel testo sostituito dall'art. 8 della

legge 6 giugno 1973, n. 341 ("Norme in materia di personale delle

ricevitorie del lotto"), nella parte in cui esclude dal diritto

all'assegno alimentare, nella misura prevista dal quarto comma dello

stesso articolo, il dipendente del servizio del lotto sospeso

cautelarmente a seguito di ordine o di mandato di cattura.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI