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Sentenza 398/1988 ECLI:IT:COST:1988:398 Generato dall'IA

Sentenza 398/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 398/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

Regesto Legislator

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art. 97 Cost, art. 3 Cost; Sentenza 398/1988 · Corte costituzionale: nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

Parole chiave

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età legale di pensionamento elargizione per giubileo sospensione delle prestazioni d'invalidità anzianità di servizio accredito di vecchiaia protezione degli adulti

Disposizioni normative citate

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art. 97 Cost
principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.
art. 3 Cost
denunciata, in riferimento all'art. 3 Cost., è da considerarsi
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge 7 maggio 1965, n. 459 ("Disposizioni sul collocamento a riposo

degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti"),

promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1984 dal T.A.R. della

Liguria sul riscorso proposto da Resta Giorgio contro la U.S.L. n.

14, iscritta al n. 1230 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

1. - Nel corso di un giudizio amministrativo promosso dal Prof.

Giorgio Resta per l'annullamento della delibera del Comitato di

Gestione della U.S.L. n. 14 "Genova V", n. 219 del 18 maggio 1983,

con la quale il ricorrente veniva collocato a riposo per il

raggiungimento del 65° anno di età, il T.A.R. della Liguria ha

sollevato, con ordinanza in data 31 maggio 1984, questione di

legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 7 maggio

1965, n. 459, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

La disposizione impugnata, consentendo soltanto agli ufficiali

sanitari ed ai sanitari condotti - in servizio al momento

dell'entrata in vigore della legge ed in carriera da epoca anteriore

al 31 dicembre 1952 - il trattenimento in servizio per il tempo

necessario a raggiungere il massimo pensionabile, e comunque non

oltre il compimento del settantesimo anno di età, porrebbe in essere

un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli altri

sanitari comunali, che, ai sensi dell'art. 53 d.P.R. 20 dicembre

1979, n. 761, vengono obbligatoriamente collocati a riposo al

compimento del sessantesimo anno di età.

Osserva il giudice a quo che una deroga analoga a quella contenuta

nella norma censurata era stata già disposta dalla legge 24 luglio

1954, n. 596, per gli ufficiali sanitari e i sanitari condotti in

servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore del testo

unico delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934 n. 1265) e

successivamente estesa ad altre categorie di personale sanitario

dipendente dagli enti locali (l. 20 dicembre 1962 n. 1751, l. 6

ottobre 1964 n. 982, l. 13 luglio 1965 n. 840).

Tale evoluzione legislativa renderebbe ancor più evidente la

lamentata disparità di trattamento, già di per se stessa priva di

ragionevole giustificazione, nonché la conseguente violazione del

principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.

2. - Non si sono costituite le parti, mentre, è intervenuta

l'Avvocatura Generale dello Stato eccependo una carenza di

motivazione sulla rilevanza della questione in quanto non

risulterebbe sufficientemente esplicitato se la posizione del

ricorrente qualificata come "medico igienista di prima classe"

all'atto dell'assunzione, e poi "dirigente tecnico" sia riconducibile

ad una qualche categoria di sanitari comunali.

Nel merito l'interveniente ha sostenuto l'eterogeneità delle

situazioni poste a confronto. La deroga relativa al personale in

servizio nel 1934 avrebbe infatti obbedito ad esigenze diverse da

quelle sottostanti alla deroga disposta dalla norma impugnata, di

qui' l'impossibilità di generalizzare quest'ultima, diretta a

disciplinare un fenomeno circoscritto a specifiche categorie di

sanitari.

1. - La questione oggetto del giudizio di costituzionalità

riguarda l'articolo unico della legge 7 maggio 1965 n. 549, nella

parte in cui consente soltanto agli ufficiali sanitari ed ai sanitari

condotti (in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge e

in carriera da epoca anteriore al 31 dicembre 1952) il trattenimento

in servizio per il tempo necessario a raggiungere il massimo

pensionabile, e comunque non oltre il conseguimento del settantesimo

anno di età.

Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata non prevedendo come

destinatari del beneficio del trattenimento in servizio anche gli

altri sanitari comunali, contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost., in

quanto pone in essere un'ingiustificata disparità di trattamento,

violando, altresì, il principio di imparzialità.

2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità

per irrilevanza, perché, diversamente da quanto si sostiene

dall'Avvocatura dello Stato, l'ordinanza di rimessione è esauriente

sul punto della qualificazione del ricorrente nel giudizio a quo come

appartenente alla categoria dei sanitari comunali, rispetto ai quali

si tende a far estendere i benefici previsti dalla norma denunciata.

3. - Nel merito la questione, sollevata in riferimento all'art. 3

Cost., è fondata.

Se è vero che la regola generale per i sanitari che siano

dipendenti pubblici è quella del collocamento a riposo al 65° anno

di età, tuttavia, come nel caso della norma denunciata, il

legislatore, in vista di varie considerazioni, vi ha più volte

derogato, elevando il limite al 70° anno di età in relazione a

particolari categorie di personale.

Nel caso ora sottoposto all'esame della Corte va rilevato che per

gli ufficiali sanitari ed i medici condotti era stata introdotta una

prima deroga in tal senso dalla legge n. 596 del 1954, per coloro che

fossero stati assunti anteriormente alla entrata in vigore del t.u.

del 1934 n. 383.

Tale deroga era stata estesa dalla legge 20 dicembre 1962 n. 1751

ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici comunali, proprio

perché ritenuti equiparati ai primi (Atto Camera n. 3525, 3ª

legislatura).

Appare perciò inspiegabile, come è stato ben messo in evidenza

nell'ordinanza di rimessione, che quando il legislatore si è

occupato degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti entrati in

carriera successivamente e fino al 31 dicembre 1952, non abbia

compreso nel beneficio anche gli altri sanitari comunali che, in

relazione al precedente analogo beneficio, erano stati assimilati ai

primi.

4. - La ravvisata illegittimità costituzionale della norma

denunciata, in riferimento all'art. 3 Cost., è da considerarsi

assorbente del riferimento all'art. 97 Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge 7 maggio 1965 n. 459 ("Disposizioni sul collocamento a riposo

degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti")

nella parte in cui non prevede anche i sanitari comunali elencati

nell'articolo unico della legge 26 dicembre 1962 n. 1751.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 24

marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI