Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 389/1988 ECLI:IT:COST:1988:389 Generato dall'IA

Constitutional Court declares abortion law question inadmissible due to legislative choice on maternal responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza 389/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 5 of the 1978 abortion law manifestly inadmissible. The Pretore of San Donà di Piave argued that the law violated equality between spouses by excluding the father's will from the decision to terminate a pregnancy. The Court rejected this, stating that the legislative choice to hold the woman solely responsible is a political decision not subject to judicial review and is rational given the health implications of pregnancy.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: The Constitutional Court lacks jurisdiction to review the rationality of legislative choices regarding the specific responsibility assigned to women for abortion decisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly inadmissible legislative choice maternal responsibility abortion law political discretion constitutional review spousal equality

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953 n. 87
Art. 9 comma 2 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità

e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con

ordinanza emessa il 16 novembre 1984 dal Pretore di San Donà di

Piave, iscritta al n. 1379 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso del giudizio civile per risarcimento danni

da lesione del "diritto alla paternità", instaurato da Giampiero

Boso nei confronti della moglie Ornella Bassi, il Pretore di San

Donà di Piave, con ordinanza del 16 novembre 1984 (R.O. n.

1379/1984), ha sollevato questione di legittimità dell'art. 5 della

legge 22 maggio 1978 n. 194 ("Norme per la tutela sociale della

maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"), in

riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione;

che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata, nella parte

in cui non riconosce rilevanza alla volontà del padre del concepito,

marito della donna che chiede di interrompere la gravidanza,

violerebbe il principio di uguaglianza tra i coniugi che gli artt. 29

e 30 Cost. pongono a base del matrimonio;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata

costituzione di parti private, mentre ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri concludendo per l'infondatezza

della questione;

Considerato che la norma impugnata è frutto della scelta

politico-legislativa - insindacabile da parte di questa Corte - di

lasciare la donna unica responsabile della decisione di interrompere

la gravidanza;

che tale scelta non può considerarsi irrazionale in quanto è

coerente al disegno dell'intera normativa e, in particolare,

all'incidenza, se non esclusiva sicuramente prevalente, dello stato

gravidico sulla salute sia fisica che psichica della donna;

che di conseguenza la proposta questione si appalesa

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 maggio 1978 n.

194, sollevata, in riferimento agli artt. 29 e 30 Cost., dal Pretore

di San Donà di Piave con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI