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Ordinanza 380/1988 ECLI:IT:COST:1988:380 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to labor law suspending union strike decrees until opposition judgment concludes.

Numero d'incarto Ordinanza 380/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question manifestly unfounded regarding Article 28 of the 1970 Labor Law. The Court reasoned that the provision, which suspends the enforceability of anti-union strike decrees until a labor judge defines the opposition proceedings, does not irrationally compress the right of defense. Instead, this legislative choice aims to provide enhanced procedural protection for workers organized in unions, a goal deemed rational and justified.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 24 Cost.; Art. 28, comma 2, Law 300/1970; Art. 2, Law 847/1977: The suspension of the enforceability of anti-union strike decrees until the conclusion of the opposition proceedings does not violate the right of defense, as it represents a rational legislative choice to ensure greater procedural protection for unionized workers.

Parole chiave

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anti-union strike decree suspension of enforceability labor law procedure right of defense union protection constitutional question manifestly unfounded censure di diritto costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 28, comma 2, Law 300/1970
533 e la procedura di cui all'art. 28 della legge 20 maggio
Art. 2, Law 847/1977
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8
Art. 26 Law 87/1953
Art. 9 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8

novembre 1977, n. 847 (Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto

1973 n. 533 e la procedura di cui all'art. 28 della legge 20 maggio

1970 n. 300), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1980 dal

Pretore di Brescia, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 dell'anno

1980;

Visti l'atto di costituzione della s.p.a. Bisider nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel giudizio di opposizione proposto dalla s.p.a.

Bisider contro la FIOM-CGIL ed altri avverso un decreto emesso ai

sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il Pretore di

Brescia ha sollevato, su istanza della società opponente, questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24

Cost., del secondo comma dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n.

300, nel testo novellato dall'art. 2 della legge 8 novembre 1977 n.

847, norma che esclude la revoca dell'efficacia esecutiva del decreto

di repressione della condotta antisindacale sino alla sentenza con

cui il pretore-giudice del lavoro definisce il giudizio di

opposizione avverso il decreto medesimo;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la società

Bisider sostenendo ancora la illegittimità della norma impugnata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

svolgendo argomentazioni dirette a dimostrare l'infondatezza della

questione;

Considerato che la disposizione censurata non attua una

irrazionale compressione del diritto di difesa delle parti giacché

il decreto pretorile immediatamente esecutivo, di cui si discute, è

adottato nell'ambito di un procedimento che, sebbene sommario, si

svolge nel contraddittorio dei soggetti interessati;

che la limitazione della possibilità di sospendere l'efficacia

esecutiva alla sola sentenza di definizione del giudizio di

opposizione costituisce una scelta di politica legislativa diretta ad

una maggior tutela dei lavoratori organizzati in sindacato: scelta

non irrazionale, in quanto diretta alla tutela della parte ritenuta

meritevole di una più intensa tutela anche sul piano processuale;

che per questa ragione la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge 20 maggio

1970 n. 300, nel testo novellato dall'art. 2 della legge 8 novembre

1977 n. 847, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI