Italian Constitutional Court dismisses challenge to labor law suspending union strike decrees until opposition judgment concludes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question manifestly unfounded regarding Article 28 of the 1970 Labor Law. The Court reasoned that the provision, which suspends the enforceability of anti-union strike decrees until a labor judge defines the opposition proceedings, does not irrationally compress the right of defense. Instead, this legislative choice aims to provide enhanced procedural protection for workers organized in unions, a goal deemed rational and justified.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Cost.; Art. 24 Cost.; Art. 28, comma 2, Law 300/1970; Art. 2, Law 847/1977: The suspension of the enforceability of anti-union strike decrees until the conclusion of the opposition proceedings does not violate the right of defense, as it represents a rational legislative choice to ensure greater procedural protection for unionized workers.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8
novembre 1977, n. 847 (Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto
1973 n. 533 e la procedura di cui all'art. 28 della legge 20 maggio
1970 n. 300), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1980 dal
Pretore di Brescia, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 dell'anno
1980;
Visti l'atto di costituzione della s.p.a. Bisider nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel giudizio di opposizione proposto dalla s.p.a.
Bisider contro la FIOM-CGIL ed altri avverso un decreto emesso ai
sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il Pretore di
Brescia ha sollevato, su istanza della società opponente, questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., del secondo comma dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n.
300, nel testo novellato dall'art. 2 della legge 8 novembre 1977 n.
847, norma che esclude la revoca dell'efficacia esecutiva del decreto
di repressione della condotta antisindacale sino alla sentenza con
cui il pretore-giudice del lavoro definisce il giudizio di
opposizione avverso il decreto medesimo;
che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la società
Bisider sostenendo ancora la illegittimità della norma impugnata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
svolgendo argomentazioni dirette a dimostrare l'infondatezza della
questione;
Considerato che la disposizione censurata non attua una
irrazionale compressione del diritto di difesa delle parti giacché
il decreto pretorile immediatamente esecutivo, di cui si discute, è
adottato nell'ambito di un procedimento che, sebbene sommario, si
svolge nel contraddittorio dei soggetti interessati;
che la limitazione della possibilità di sospendere l'efficacia
esecutiva alla sola sentenza di definizione del giudizio di
opposizione costituisce una scelta di politica legislativa diretta ad
una maggior tutela dei lavoratori organizzati in sindacato: scelta
non irrazionale, in quanto diretta alla tutela della parte ritenuta
meritevole di una più intensa tutela anche sul piano processuale;
che per questa ragione la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge 20 maggio
1970 n. 300, nel testo novellato dall'art. 2 della legge 8 novembre
1977 n. 847, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI