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Ordinanza 378/1988 ECLI:IT:COST:1988:378 Generato dall'IA

Ordinanza 378/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 378/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 128 cod. proc. civ, art. 101 Cost; Ordinanza 378/1988 · Corte costituzionale: ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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riscossione dell'imposta procedura di ricupero d'imposta tassa di compensazione differimento dell'imposizione accoglimento parziale del contribuente aliquota d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
634, in riferimento all'art. 3 Cost., e dell'art.
art. 128 cod. proc. civ
Commissioni tributarie dell'art. 128 cod. proc. civ., impedisce la
art. 101 Cost
636, in riferimento all'art. 101 Cost.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso

tributario") e dell'art. 54, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 634 ("Disciplina dell'imposta di registro"),

promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1986 dalla Commissione

Tributaria di 1° grado di Verbania, iscritta al n. 832 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto un avviso

di liquidazione per il recupero del 50% dell'imposta complementare di

registro ed I.N.V.I.M., la Commissione tributaria di primo grado di

Verbania, con ordinanza in data 29 settembre 1986, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 54 primo comma lett. a) del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 634 nella parte in cui, prevedendo un diverso trattamento

per la riscossione - in pendenza di giudizio - dell'imposta

complementare e dell'imposta suppletiva, si porrebbe in contrasto con

l'art. 3 Cost.;

b) dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte

in cui, escludendo l'applicabilità al procedimento davanti alle

Commissioni tributarie dell'art. 128 cod. proc. civ., impedisce la

pubblicità dell'udienza, così violando l'art. 101, primo comma,

Cost., inteso ad assicurare il controllo dell'opinione pubblica su

tutte le manifestazioni della sovranità dello Stato;

che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato sostenendo,

preliminarmente, la inammissibilità della questione relativa

all'art. 54 d.P.R. n. 634 del 1972, e ritenendo comunque infondate

entrambe le questioni.

Considerato che la proposta eccezione di inammissibilità va

disattesa, in quanto l'eventuale caducazione della norma impugnata,

sulla quale si fonda il provvedimento dell'amministrazione oggetto

del giudizio a quo, non potrebbe non incidere sulla definizione di

quest'ultimo;

che la diversità dei regimi contenuti nelle lett. a) e b)

dell'art. 54, primo comma, d.P.R. n. 634 del 1972 e consistenti,

nella previsione di una graduale riscossione per l'ipotesi di imposta

complementare per il maggior valore, e della riscossione solo dopo la

decisione di ultimo grado nel caso di imposta suppletiva, è

giustificata dalla eterogeneità delle situazioni giuridiche ad essi

inerenti, trattandosi di una nuova valutazione che, nel primo caso,

è originata dall'esigenza di rivedere la dichiarazione del

contribuente, mentre, nel secondo, dalla necessità

dell'amministrazione di ridefinire il suo stesso operato,

prescindendo da qualsiasi fatto ascrivibile al soggetto passivo;

che pertanto la relativa questione va dichiarata manifestamente

infondata;

che ad identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione

all'altra questione concernente l'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636, nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo

tributario della regola della pubblicità dell'udienza, non potendosi

non confermare, atteso il breve lasso di tempo intercorso, le

considerazioni al riguardo già svolte nella sentenza n. 212 del

1986;

che, tuttavia, qualora la questione dovesse essere nuovamente

sottoposta all'esame di questa Corte, nonostante le "gravi

conseguenze" già paventate nella predetta sentenza n. 212 del 1986,

l'adeguamento del processo tributario al principio di cui all'art.

101 Cost. sarebbe inevitabile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 54, primo comma, lett. a) d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 634, in riferimento all'art. 3 Cost., e dell'art. 39

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento all'art. 101 Cost.,

sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania,

con ordinanza in data 29 settembre 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI