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Ordinanza 362/1988 ECLI:IT:COST:1988:362 Generato dall'IA

Ordinanza 362/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 362/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 ultimo comma,

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 362/1988 · Corte costituzionale: 3 ultimo comma,

Parole chiave

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termine di pagamento rateizzazione del debito opposizione tardiva rimborso del debito validità dell'esecuzione proroga del termine

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
sollevato, il riferimento dell'art. 3 della Costituzione, questione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 ultimo comma,

del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 ("Dilazione

dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili

adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per

l'edilizia"), come modificato dalla legge, 15 febbraio 1980, n. 25

("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15

dicembre 1979, n. 629 concernente dilazione dell'esecuzione dei

provvedimenti di rilascio per gli immobili ad uso di abitazione e

provvedimenti urgenti per l'edilizia"), promosso con ordinanza emessa

il 28 luglio 1980 dal Pretore di Otranto, iscritta al n. 662 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 311 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento per la fissazione della

data dell'esecuzione, relativamente ad uno sfratto per morosità

adottato ai sensi della normativa vigente prima della legge n. 392,

del 1978 - ed esecutivo al momento dell'entrata in vigore del

decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 ("Dilazione dell'esecuzione

dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di

abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia") - il conduttore,

comparso dinanzi al Pretore di Otranto, aveva sanato la morosità

all'udienza del 28 marzo 1980, ma il locatore aveva insistito perché

la esecuzione venisse fissata ai termini dell'art. 1 del citato

decreto-legge 629 del 1979, così come sostituito dalla legge 15

febbraio 1980, n. 25 (e cioè entro il 30 giugno 1980), in quanto il

conduttore non avrebbe potuto godere della dilazione compresa tra il

1° dicembre 1980 ed il 31 ottobre 1981, avendo sanato la morosità

successivamente al 31 gennaio 1980;

che il giudice a quo, con ordinanza emessa il 28 giugno 1980, ha

sollevato, il riferimento dell'art. 3 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, del

decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni

in legge 15 febbraio 1980, n. 25, nella parte in cui consente, in

pendenza di uno sfratto esecutivo, che il conduttore moroso possa

beneficiare di una fissazione della data dell'esecuzione successiva

al 30 giugno 1980, soltanto se abbia sanato la morosità entro il 31

gennaio 1980, nulla prevedendo in favore di chi dopo tale data abbia

effettuato la sanatoria;

che a parere del pretore rimittente, l'omessa previsione di un

quaelsiasi beneficio per il conduttore che abbia sanato la morosità

successivamente al 31 gennaio 1980 (ma pur sempre prima della nuova

data dell'esecuzione fissata dal giudice) ne equiparerebbe

irrazionalmente la situazione a quella del locatario che non abbia

affatto provveduto al pagamento di canoni e spese, permanendo nella

morosità;

che è intevenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei Ministri, la quale ha concluso per

l'infondatezza della questione;

Considerato che la questione concerne un provvedimento di rilascio

divenuto esecutivo al 30 ottobre 1979 ed a suo tempo sospeso per

effetto del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505 (poi decaduto per

mancata conversione);

che il citato decreto-legge, nell'accordare una dilazione sino

al 31 gennaio 1980, già prevedeva il beneficio di una ulteriore

graduazione per gli sfratti fondati sulla morosità nel caso in cui

questa fosse stata sanata entro la predetta scadenza del 31 gennaio

1980;

che pertanto è del tutto razionale la scelta legislativa di non

consentire altri differimenti nel pagamento del debito da così lungo

tempo scaduto, attesto che una diversa soluzione avrebbe legittimato

una morosità destinata a protrarsi ben oltre l'anzidetto termine;

che peraltro al giudice, nell'esercizio della propria

discrezionale facoltà di fissare l'esecuzione, è data la

possibilità di differenziare le posizioni di chi non abbia affatto

pagato i canoni scaduti rispetto a colui che abbia invece, seppure

tardivamente, sanato la morosità, accordando dilazioni di diversa

durata entro la scadenza del 30 giugno 1980;

che pertanto la proposta questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 ultimo comma, del decreto-legge 15

dicembre 1979, n. 629 ("Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti

di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e

provvedimenti urgenti per l'edilizia"), convertito, con

modificazioni, in legge 15 febbraio 1980, n. 25, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Otranto con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI