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Ordinanza 361/1988 ECLI:IT:COST:1988:361 Generato dall'IA

Ordinanza 361/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 361/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 e seguenti

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 361/1988 · Corte costituzionale: 51 e seguenti

Parole chiave

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canone radiotelevisivo diritto di diffondere diritto all'antenna autorizzazione ad agire esenzione dall'autorizzazione d'intesa compenso per diritto d'autore

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 e seguenti

(sez. IV) e 180, secondo comma, n. 1, della legge 22 aprile 1941, n.

633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al

suo esercizio"), promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1980

dal Pretore di Narni, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1980

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138

dell'anno 1980;

Visti gli atti di costituzione di Canonici Lorenzo e della

S.I.A.E., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico del

legale rappresentante di un'emittente radiofonica locale, imputato ex

art. 171, lett. b), della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione

del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"),

per aver diffuso opere musicali senza preventiva autorizzazione della

S.I.A.E., il Pretore di Narni, con ordinanza emessa il 14 febbraio

1980, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) degli

artt. 51 e seguenti (sez. IV) della legge 22 aprile 1941, n. 633, in

relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non

estendono alle emittenti radiofoniche locali la possibilità,

viceversa prevista per la R.A.I., di radiodiffondere senza il

consenso dell'autore opere incise su disco o su nastro; b) dell'art.

180, comma secondo, n. 1, della medesima legge, in relazione agli

artt. 4, primo comma, e 41, primo comma, della Costituzione, nella

parte in cui impone la preventiva autorizzazione dell'autore (ovvero

della S.I.A.E.) per l'utilizzazione dell'opera in assenza di un

criterio di predeterminazione del compenso dovuto;

che, per quanto concerne il primo problema, a parere del giudice

a quo la denunziata normativa determinerebbe una situazione di

privilegio in favore della R.A.I.;

che in ordine alla seconda questione, il pretore rimettente

sostiene che la norma impugnata, generalizzando in capo alla S.I.A.E.

il diritto di concedere l'autorizzazione preventiva per utilizzare le

opere d'ingegno, possa costituire un impedimento al diritto alla

libertà del lavoro e d'iniziativa economica. Anzi, più in generale,

sarebbe la stessa previsione di un'autorizzazione dell'autore a

rendere difficoltose le attività lavorative od imprenditoriali di

artisti od impresari nelle quali si concretizza lo sfruttamento

dell'opera;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la

declaratoria di inammissibilità, ovvero d'infondatezza delle

proposte questioni;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la

S.I.A.E. la quale ha anche presentato memoria nell'imminenza

dell'udienza sostenendo l'irrilevanza e, comunque, l'infondatezza

delle questioni ed insistendo sulla necessità delle proprie funzioni

di tutela e d'intermediazione e sull'illogicità dell'assunto che

vorrebbe l'autore obbligato a consentire l'utilizzazione dell'opera

ad un prezzo d'imperio;

che si è infine costituito, presentando ulteriore memoria, in

proprio e quale legale rappresentante dell'emittente radiofonica,

l'imputato nel giudizio di rinvio richiedendo la declaratoria

d'illegittimità delle norme impugnate;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 51 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, sollevata sul

presupposto di un asserito, più favorevole trattamento riservato

alla R.A.I. ed in riferimento al prospettato contrasto con il

principio d'eguaglianza, è stata già da questa Corte risolta nel

senso dell'infondatezza con la sentenza 9 luglio 1986, n. 215;

che, inoltre, la Corte ha già escluso che l'art. 180, primo

comma, della citata legge sul diritto di autore concreti violazione

dell'art. 41, primo comma, della Costituzione (sent. 13 aprile 1972,

n. 65);

che nella decisione da ultimo citata venne chiarito come colui

che intenda utilizzare l'altrui opera dell'ingegno ben possa far

valere le proprie ragioni giudizialmente ove ritenga eccessivo il

compenso richiestogli, così risultando razionalmente contemperate le

esigenze imprenditoriali dello spettacolo - cui è funzionalmente

connesso il lavoro di interpreti ed esecutori - e la protezione del

diritto d'autore;

che quest'ultimo, sia per la tutela che per il concreto

esercizio, è apparso al legislatore meritevole di una speciale

disciplina fondata su quella rilevanza d'interesse generale e, quindi

pubblica, già dalla Corte sottolineata nella sentenza 3 aprile 1968,

n. 25;

che, pertanto, la garanzia del diritto al lavoro risulta del

tutto logicamente armonizzata con la previsione della libertà

dell'arte e della scienza, in un regime di libertà negoziale;

che la costruzione di un intero sistema normativo qual è

ipotizzato dal giudice a quo ed in cui le possibilità di

utilizzazione dell'opera d'ingegno siano parzialmente sottratte al

controllo del suo autore, appare compito esclusivo del legislatore,

anche a prescindere dalla dubbia compatibilità con il quadro

costituzionale di riferimento;

che pertanto i giudizi di costituzionalità non possono essere

ammessi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 51 e seguenti (sez. IV) e

180, comma secondo, n. 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633

("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo

esercizio"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma,

e 41, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Narni con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI