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Ordinanza 357/1988 ECLI:IT:COST:1988:357 Generato dall'IA

Ordinanza 357/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 357/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e

Regesto Legislator

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Ordinanza 357/1988 · Corte costituzionale: recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e

Parole chiave

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finanziamento della previdenza professionale esenzione dal pagamento dei contributi contributo paritetico prestazione speciale a carattere non contributivo attività sottoposta a contribuzione contributo speciale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

22 dicembre 1980, n. 932 (Integrazioni e modifiche alla legislazione

recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e

razziali), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1985 dal

Pretore di Venezia, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima

serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Venezia, con ordinanza del 26 novembre

1985, pervenuta alla Corte il 3 luglio 1986 (R.O. n. 539/86), nel

corso di un procedimento proposto dal commerciante Polacco Bruno

contro l'I.N.P.S. avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di

esso ricorrente all'accredito dei contributi figurativi previsti

dalla legge 22 dicembre 1980 n. 932 a favore dei perseguitati

politici, antifascisti e razziali e dallo stesso I.N.P.S. negato in

considerazione della inapplicabilità della legge menzionata alla

gestione commercianti in cui era assicurato il Polacco, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della detta

legge n. 932 del 1980, in riferimento agli art. 3 e 35 Cost. nella

parte in cui esclude i lavoratori del commercio dal beneficio

dell'accredito dei contributi figurativi per il conseguimento delle

prestazioni assicurative nella relativa gestione speciale;

che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha rilevato che il

detto accredito è riservato ai lavoratori subordinati che non hanno

potuto prestare attività lavorativa perché perseguitati politici,

antifascisti o razziali già in base all'art. 5 della legge n. 96 del

1955 e all'art. 3 della legge n. 284 del 1961, interpretata

autenticamente dall'articolo unico della legge n. 1424 del 1965 e

che, all'epoca della prima delle dette leggi, i commercianti non

erano nemmeno iscritti all'I.N.P.S.;

che l'accredito dei contributi figurativi, a totale carico dello

Stato, è un beneficio la cui attribuzione, oltre ad essere connessa

all'obbligo dell'iscrizione, è demandata alla discrezionalità del

legislatore;

che, peraltro, sussiste una notevole differenza tra le due forme

di lavoro, quello subordinato e quello autonomo, sia per i profili

previdenziali sia per quelli assicurativi;

Considerato che effettivamente l'accredito dei contributi

figurativi è strettamente collegato all'iscrizione obbligatoria

all'I.N.P.S. e che all'epoca del suo primo riconoscimento (l. n.

96/1955) i commercianti non avevano l'obbligo di assicurarsi presso

l'I.N.P.S.;

che, comunque, gli obiettivi della parificazione tra tutte le

categorie di lavoratori, nell'ambito dell'ulteriore sviluppo del

sistema pensionistico, sono ancora da realizzarsi e che tale

realizzazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore il

quale può anche provvedervi con la gradualità imposta dalla

necessità di una razionale considerazione sia delle esigenze di vita

dei lavoratori sia delle effettive disponibilità finanziarie, e che

rimangono, in sede di giudizio di costituzionalità, insindacabili le

scelte operate al riguardo (sentt. nn. 173/86, 31/86, 144/84);

che, quindi, la questione sollevata è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 932,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dal Pretore di

Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI