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Ordinanza 354/1988 ECLI:IT:COST:1988:354 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to pension equalization law as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza 354/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 19 of Law No. 843/1978 manifestly unfounded. The Pretore of Salerno argued that the law's provision limiting additional pension increases to a single payment violated Articles 36 and 38 of the Constitution. The Court rejected this, citing a prior decision that the equalization measure aims to compensate workers for rising living costs, making a one-time adjustment rational and necessary.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 comma 2 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when an identical issue has already been ruled non-founded, establishing that the specific legislative purpose of compensating for increased living costs justifies a one-time pension adjustment.

Parole chiave

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constitutional question admissibility pension equalization measure single payment limitation living cost compensation manifestly unfounded declaration Articles 36 and 38 Constitution prior precedent application divisione della previdenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87
Art. 9 comma 2 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 349 del 1985
sentenza n. 349 del 1985, in quanto la perequazione ha la peculiare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo

comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria -), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1985 dal

Pretore di Salerno, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 bis

dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Salerno, con ordinanza emessa il 4

febbraio 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma,

della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ove ritenuto applicabile anche

alle pensioni erogate dall'E.N.A.S.A.R.C.O, nella parte in cui

prevede che la quota aggiuntiva fissa di cui all'art. 1 della legge 3

giugno 1975, n. 160, sia dovuta una sola volta ai titolari di più

pensioni;

Considerato che identica questione, prospettata con riferimento

alla posizione di un soggetto titolare di una pensione a carico

dell'E.N.A.S.A.R.C.O., è stata dichiarata non fondata con la

sentenza n. 349 del 1985, in quanto la perequazione ha la peculiare

finalità di compensare il lavoratore delle conseguenze

dell'accresciuto costo della vita, che non irrazionalmente viene

considerato una sola volta onde determinare un unico aumento di

quanto viene corrisposto a titolo di pensione;

che pertanto, la questione oggetto del presente giudizio deve

essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre

1978, n. 843, sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., dal

Pretore di Salerno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI