Italian Constitutional Court dismisses challenge to pension equalization law as manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 19 of Law No. 843/1978 manifestly unfounded. The Pretore of Salerno argued that the law's provision limiting additional pension increases to a single payment violated Articles 36 and 38 of the Constitution. The Court rejected this, citing a prior decision that the equalization measure aims to compensate workers for rising living costs, making a one-time adjustment rational and necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 comma 2 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when an identical issue has already been ruled non-founded, establishing that the specific legislative purpose of compensating for increased living costs justifies a one-time pension adjustment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria -), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1985 dal
Pretore di Salerno, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 bis
dell'anno 1985;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Salerno, con ordinanza emessa il 4
febbraio 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma,
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ove ritenuto applicabile anche
alle pensioni erogate dall'E.N.A.S.A.R.C.O, nella parte in cui
prevede che la quota aggiuntiva fissa di cui all'art. 1 della legge 3
giugno 1975, n. 160, sia dovuta una sola volta ai titolari di più
pensioni;
Considerato che identica questione, prospettata con riferimento
alla posizione di un soggetto titolare di una pensione a carico
dell'E.N.A.S.A.R.C.O., è stata dichiarata non fondata con la
sentenza n. 349 del 1985, in quanto la perequazione ha la peculiare
finalità di compensare il lavoratore delle conseguenze
dell'accresciuto costo della vita, che non irrazionalmente viene
considerato una sola volta onde determinare un unico aumento di
quanto viene corrisposto a titolo di pensione;
che pertanto, la questione oggetto del presente giudizio deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 843, sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., dal
Pretore di Salerno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI