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Ordinanza 349/1988 ECLI:IT:COST:1988:349 Generato dall'IA

Ordinanza 349/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 349/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 335 dell'anno

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 349/1988 · Corte costituzionale: 335 dell'anno

Parole chiave

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diritto alla rendita d'invalidità deducibilità dei contributi di mantenimento disposizioni sulla pensione condizione del diritto alla prestazione assicurativa mantenimento della previdenza prestazione non contributiva

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, ultimo

comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di

calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1984 dal

Pretore di Genova, iscritta al n. 955 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 335 dell'anno

1984;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Oretta Marsella

nei confronti dell'I.N.P.S. che le aveva negato la pensione di

invalidità nel presupposto della inesistenza del requisito

contributivo, il Pretore di Genova ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

18, ultimo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 nella parte in cui

prevede che il requisito contributivo, ai fini del conseguimento

della pensione di invalidità possa perfezionarsi anche nel corso del

procedimento amministrativo o giudiziario solo per i coltivatori

diretti, gli artigiani e i commercianti e non anche per i lavoratori

dipendenti;

che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha eccepito

l'infondatezza della questione in quanto la norma censurata è

interpretata nel senso che, anche per i lavoratori dipendenti il

requisito contributivo può essere perfezionato dopo la presentazione

della domanda con spostamento della decorrenza della prestazione

richiesta al momento del detto perfezionamento;

Considerato che la dedotta disparità di trattamento non sussiste,

in quanto difetta l'omogeneità delle situazioni poste a confronto;

che, invero, secondo anche l'orientamento giurisprudenziale

espresso di recente dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la

limitazione, alle sole categorie di lavoratori indicate nella norma

censurata, della possibilità che il requisito contributivo si

perfezioni dopo la presentazione della domanda di pensione e nel

corso del relativo procedimento risulta determinata esclusivamente

dalle peculiarità degli ordinamenti previdenziali propri delle

categorie medesime, a loro volta collegate alle specifiche modalità

di prestazione del lavoro, sicché identica possibilità appare

estranea agli aspetti assicurativi propri del lavoro dipendente;

che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, ultimo comma, d.P.R. 27 aprile 1968, n.

488, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di

Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI