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Ordinanza 347/1988 ECLI:IT:COST:1988:347 Generato dall'IA

Ordinanza 347/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 347/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nella legge 3 febbraio 1978, n. 18, e prorogato con legge 26 novembre

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 347/1988 · Corte costituzionale: nella legge 3 febbraio 1978, n. 18, e prorogato con legge 26 novembre

Parole chiave

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attività stagionale competenza speciale in materia di contratti di lavoro lavoro a tempo determinato divieto di esercizio della professione capacità al lavoro diritto al lavoro

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 3

dicembre 1977, n. 876 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo

determinato nei settori del commercio e del turismo), convertito

nella legge 3 febbraio 1978, n. 18, e prorogato con legge 26 novembre

1979, n. 598 (Ulteriore proroga dell'efficacia delle norme sulla

disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori

del commercio e del turismo), promosso con ordinanza emessa il 20

ottobre 1983 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 200 dal registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 197 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 20

ottobre 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 del d.l. 3 dicembre

1977, n. 876, convertito in legge 3 febbraio 1978, n. 18 e prorogato

con legge 26 novembre 1978, n. 592, nella parte in cui limita ai

settori del commercio e del turismo la possibilità di stipulare

contratti di lavoro a termine per far fronte, in alcuni periodi

dell'anno, alla intensificazione dell'attività lavorativa alla quale

non è possibile sopperire con il normale organico;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri chiedendo che la questione venga dichiarata

non fondata;

Considerato che rientra nella discrezionalità del legislatore la

scelta di quei settori relativamente ai quali, stanti le le loro

peculiari caratteristiche ed esigenze nonché la necessità di

soddisfazione delle più impellenti e pressanti finalità

occupazionali, specie giovanili, possa ragionevolmente disporsi una

deroga al principio sancito dalla legge n. 230 del 1962, secondo cui

i contratti di lavoro, in via generale, devono essere stipulati a

tempo indeterminato;

che detta scelta non è sindacabile in sede di giudizio di

costituzionalità tranne che sia irrazionale ed assolutamente

arbitraria;

che, peraltro, tra i settori posti a confronto dal giudice a quo

sussistono nette differenziazioni per cui non può trovare

applicazione il precetto dell'art. 3 Cost;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del d.l. 3 dicembre 1977, n. 876,

convertito in legge 3 febbraio 1978, prorogato con legge 26 novembre

1979, n. 592, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal

Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI