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Ordinanza 346/1988 ECLI:IT:COST:1988:346 Generato dall'IA

Ordinanza 346/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 346/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1983

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. civ, art. 413 cod. proc. civ, art. 442 cod. proc. civ; Ordinanza 346/1988 · Corte costituzionale: di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1983

Parole chiave

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competenza speciale in materia di contratti di lavoro incompetenza territoriale competenza in materia d'asilo incapacità di lavoro categorie di competenza contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. civ
primo comma, Cost., dell'art. 444 cod. proc. civ.
art. 413 cod. proc. civ
richiamate dall'art. 413 cod. proc. civ., a sua volta applicabili
art. 442 cod. proc. civ
dall'art. 442 cod. proc. civ.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1983

dal Pretore di Modena, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1984

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120

dell'anno 1984;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Modena, con ordinanza emessa il 3

novembre 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 25, primo comma, 24, primo comma, e 3,

primo comma, Cost., dell'art. 444 cod. proc. civ. nella parte in cui

non prevede, nell'ipotesi in cui non sia applicabile il foro della

residenza dell'assicurato per non averla questi in Italia e la causa

non sia compresa tra quelle di cui al secondo e terzo comma dello

stesso articolo (cause di infortunio e malattie professionali degli

addetti alla navigazione marittima; controversie relative agli

obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione di sanzioni per il

relativo inadempimento), che sia competente il Pretore, in funzione

di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione

del Tribunale nell'ambito della quale si trova la sede dell'ente cui

l'assicurato abbia presentato la domanda amministrativa, ovvero,

nell'ipotesi di inapplicabilità di detto criterio, il Pretore in

funzione di giudice del lavoro che ha sede nel capoluogo della

circoscrizione del Tribunale al quale la domanda giudiziale è stata

proposta dall'assicurato o il Pretore del capoluogo del circondario

nel quale ha sede il giudice adito;

che nel presente giudizio si è costituito l'I.N.P.S. rilevando

la infondatezza della questione e chiedendo, comunque, che la Corte

decida secondo giustizia;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata dovendosi

interpretare la disposizione impugnata come non esclusiva della

possibile applicazione delle norme generali sulla competenza

richiamate dall'art. 413 cod. proc. civ., a sua volta applicabili

alle controversie previdenziali in virtù del richiamo operato

dall'art. 442 cod. proc. civ.;

considerato che il giudice a quo espressamente chiede una

sentenza manipolativa di accoglimento che "introduca nell'art. 444

cod. proc. civ. una o più disposizioni sussidiarie ora mancanti",

indicando, peraltro, tre distinti criteri per la determinazione della

competenza territoriale nelle controversie previdenziali nell'ipotesi

in cui non sia applicabile quello del foro della residenza dello

assicurato;

che, nei termini in cui è stata prospettata, la questione si

appalesa manifestamente inammissibile in quanto non rientra nei

poteri della Corte la scelta tra l'uno o l'altro dei formulati

criteri di determinazione delle competenze territoriali, non avendo,

tra l'altro, il giudice a quo indicato quale dei detti criteri

sussidiari fosse idoneo a realizzare la soluzione più adeguata ai

parametri invocati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. civ., sollevata,

in riferimento agli artt. 25, primo comma, 24, primo comma, e 3,

primo comma, Cost., dal Pretore di Modena con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI