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Ordinanza 344/1988 ECLI:IT:COST:1988:344 Generato dall'IA

Ordinanza 344/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 344/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 344/1988 · Corte costituzionale: decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione

Parole chiave

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reati contro i doveri d'ufficio e professionali sanzione disciplinare incapacità di lavoro affezione anteriore al servizio inosservanza delle prescrizioni di controllo sanzione amministrativa

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 della

legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247,

250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione

e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e 41 del

d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327

(Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e

successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della

produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle

bevande), promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1983 dal Pretore

di Salerno, iscritta al n. 701 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno

1984;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Salerno, con ordinanza emessa il 22

giugno 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 17 della legge 30 aprile

1962 n. 283, e 41 del d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, nella parte in cui

sanzionano penalmente la omessa tenuta sul luogo di lavoro del

libretto di idoneità sanitaria, mentre la totale carenza dello

stesso è sanzionata solo in sede amministrativa in forza dell'art.

34 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che ha escluso dalla

depenalizzazione tutti i reati previsti dalla legge n. 283 del 1962,

ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 8 e 14;

che la parte privata non si è costituita, né ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che la disposizione dell'art. 41 del d.P.R. n. 327 del

1980 ha indubbia natura regolamentare ed in quanto tale non è

autonomamente sottoponibile al giudizio della Corte;

che l'art. 17 della legge n. 283 del 1962 espressamente prevede,

per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel regolamento

generale di esecuzione, adottato, appunto, con il d.P.R. n. 327 del

1980, la pena dell'ammenda;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve

ritenersi proposta nei confronti del solo art. 17 della legge n. 283

del 1962, in relazione all'art. 41 del d.P.R. n. 327 del 1980;

che, tuttavia, le situazioni poste a raffronto sono nettamente

differenziate in quanto il fatto addebitabile al datore di lavoro ha

una gravità maggiore di quello addebitabile al lavoratore, onde la

norma censurata non è assolutamente irragionevole e trova adeguata

giustificazione nella diversità dell'interesse tutelato;

che, quindi, la questione sollevata appare manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in

relazione all'art. 41 del d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Salerno con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI