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Ordinanza 337/1988 ECLI:IT:COST:1988:337 Generato dall'IA

Ordinanza 337/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 337/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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emessa l'11 maggio 1981 dal Pretore di Torino, iscritta al n. 482 del

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 24 Cost, art. 25 Cost, art. 413 cod. proc. civ, art. 442 cod. proc. civ; Ordinanza 337/1988 · Corte costituzionale: 482 del

Parole chiave

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età legale di pensionamento diritti a pensione calcolo della pensione di invalidità assicurazione generale di vecchiaia contributi di previdenza impagati prestazione di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
a) all'art. 3 Cost. in quanto si verrebbe a determinare una
art. 24 Cost
b) all'art. 24 Cost. in quanto l'esclusione della possibilità
art. 25 Cost
c) all'art. 25 Cost. in quanto la possibilità di determinare a
art. 413 cod. proc. civ
che la inderogabilità dei fori speciali, prevista dall'art. 413
art. 442 cod. proc. civ
civ., richiamato dall'art. 442 cod. proc. civ., non può
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 444,

primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

emessa l'11 maggio 1981 dal Pretore di Torino, iscritta al n. 482 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 304 dell'anno 1981;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso del giudizio proposto da Schifano Giuseppe,

emigrato negli U.S.A. dal 1968 ed ivi residente, nei confronti

dell'I.N.P.S. per il pagamento delle somme dovutegli a titolo di

pensione di vecchiaia, il Pretore di Torino ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 5 e 444, primo comma, cod.

proc. civ. nella parte in cui escludono la rilevanza della ultima

residenza dell'assicurato in Italia ai fini della determinazione

della competenza territoriale nelle controversie previdenziali in

riferimento:

a) all'art. 3 Cost. in quanto si verrebbe a determinare una

ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori

marittimi per i quali la competenza territoriale in controversie

concernenti infortuni e malattie professionali è radicata nel luogo

in cui ha sede l'ufficio di porto di iscrizione della nave;

b) all'art. 24 Cost. in quanto l'esclusione della possibilità

di individuare un giudice territorialmente competente per gli

assicurati non residenti in Italia, violerebbe il diritto di agire in

giudizio;

c) all'art. 25 Cost. in quanto la possibilità di determinare a

priori un giudice precostituito per legge violerebbe il principio del

giudice naturale;

che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha anzitutto

dichiarato di avere già pagato al ricorrente i ratei di pensione

scaduti; nel merito ha rilevato la infondatezza della questione

potendosi fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 18, 19 e 20

cod. proc. civ.;

che l'applicazione del criterio del luogo di residenza

dell'attore presuppone che egli sia effettivamente residente in

Italia al momento della proposizione della domanda;

che la inderogabilità dei fori speciali, prevista dall'art. 413

cod. proc. civ., richiamato dall'art. 442 cod. proc. civ., non può

costituire ostacolo in quanto lo stesso art. 413 cit. prevede come

foro residuale quello del luogo in cui ha sede la persona giuridica

convenuta;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

eccepito la inammissibilità della questione in quanto nel giudizio a

quo l'eccezione di incompetenza territoriale è stata sollevata

tardivamente; nel merito ha svolto considerazioni analoghe a quelle

dell'I.N.P.S.;

considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata

dall'Avvocatura dello Stato è infondata in quanto la incompetenza

per territorio può essere rilevata anche d'ufficio e che, comunque,

la sua eventuale tardività giammai rileverebbe in questo giudizio;

che la questione sollevata è manifestamente infondata nel

merito in quanto, a parte l'insussistenza di una omogeneità tra la

situazione del marittimo infortunato o colpito da malattia

professionale e quella del pensionato per vecchiaia, secondo

l'indirizzo giurisprudenziale costante della Corte di cassazione, il

giudice territorialmente competente, in forza del richiamo operato

dagli artt. 442 e 443 cod. proc. civ., nelle controversie di lavoro e

previdenza può essere individuato anche facendo ricorso ai criteri

dettati dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 5 e 444, primo comma, cod. proc. civ.,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dal Pretore di

Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta,

l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI