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Ordinanza 336/1988 ECLI:IT:COST:1988:336 Generato dall'IA

Ordinanza 336/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 336/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 25 della legge

Regesto Legislator

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Ordinanza 336/1988 · Corte costituzionale: 25 della legge

Parole chiave

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suddivisione della previdenza professionale rendita per vedovo diritti a pensione priorità dell'integrazione sulla rendita rendita d'invalidità per coniugi cumulo delle pensioni
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 25 della legge

30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e

norme in materia di sicurezza sociale) e 18 della legge 26 ottobre

1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e

vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), promossi con

ordinanze emesse il 2 febbraio 1981 dal Pretore di Genova, l'8

febbraio 1981 ed il 23 aprile 1982 dal Pretore di Camerino, il 28

gennaio 1983 dal Pretore di Oristano e il 10 febbraio 1984 dal

Pretore di Firenze, iscritte rispettivamente al n. 264 del registro

ordinanze 1981, ai nn. 179 e 385 del registro ordinanze 1982, al n.

229 del registro ordinanze 1983 e al n. 1346 del registro ordinanze

1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255

dell'anno 1981, nn. 248 e 310 dell'anno 1982, n. 212 dell'anno 1983 e

n. 119- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che i Pretori di Genova (R.O. n. 264/1981), di Camerino

(R.O. nn. 179 e 385/1982), di Oristano (R.O. n. 229/1983), di

Firenze (R.O. n. 1346/1984), hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 25, primo comma, della legge

30 aprile 1969 n. 153 e 18, secondo comma, della legge 26 ottobre

1957 n. 1047 nella parte in cui escludono il diritto delle vedove di

coltivatori diretti alla pensione di riversibilità nel caso in cui

l'assicurato abbia maturato il diritto a pensione anteriormente al 1

gennaio 1970 e la vedova fruisca di pensione diretta nella stessa

gestione speciale, in riferimento agli artt. 3, 35, 38 Cost. per la

disparità di trattamento ai fini della tutela assicurativa e

previdenziale tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi e della

disciplina del cumulo tra pensioni dirette e pensioni indirette o di

riversibilità;

che, come già affermato da questa Corte (sent. n. 33/1975), la

diversità dei regimi assicurativi e previdenziali previsti per i

lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti trova adeguata e

ragionevole giustificazione nella diversità dei rapporti di lavoro e

che la parificazione e l'ampliamento delle tutele costituisce una

scelta di politica legislativa che postula una ragionevole

gradualità in relazione anche alle disponibilità finanziarie e alle

esigenze di bilancio per la spesa e l'aggravio che importa;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 25 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e 18

della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 35 e 38 Cost., dai Pretori di Genova, Camerino, Oristano e

Firenze con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta,

l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI