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Ordinanza 33/1988 ECLI:IT:COST:1988:33 Generato dall'IA

Ordinanza 33/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 33/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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581 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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Ordinanza 33/1988 · Corte costituzionale: 581 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

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stato d'eccezione aiuto immediato alloggio di emergenza zona sinistrata miglioramento della situazione nel paese d'origine deroga in caso di stato di emergenza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, settimo

comma, del d.l. 13 maggio 1976, n. 227, ("Provvidenze per le

popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti

dal terremoto del maggio 1976") convertito nella legge 29 maggio

1976, n. 336 ("Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le

popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti

dal terremoto del maggio 1976"), promosso con ordinanza emessa il 24

novembre 1983 dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n.

581 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 252 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del

Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza in data 24 novembre 1983, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt, 3, 51 e 120 Cost., dell'art. 42, settimo comma, del

decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 ("Provvidenze per le popolazioni

dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto

del maggio 1976"), convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336,

nella parte in cui, per l'assunzione di personale per i servizi

A.N.A.S., accorda la precedenza a coloro che risiedono nella regione

Friuli-Venezia Giulia;

che è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che la Corte ha affermato il principio che l'accesso

in condizioni di parità ai pubblici uffici può subire deroghe, con

specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando

il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, allo

assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non

attuabili con identico risultato (sent. 158 del 1969, 86 del 1963, 13

del 1961, 15 del 1960);

che la norma di cui all'art. 42, settimo comma, citato appare

ragionevole in considerazione della urgenza degli interventi, in

connessione con la immediata immissibilità in servizio del personale

assunto e della maggiore adeguatezza delle prestazioni svolte

nell'ambito locale di appartenenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 42, settimo comma, del decreto-legge 13

maggio 1976, n. 227 (Provvidenze per le popolazioni dei comuni della

regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976),

convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ("Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227,

concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della Regione

Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976"),

sollevata in riferimento agli artt. 3, 51 e 120 Cost. dal Tribunale

amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI