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Ordinanza 328/1988 ECLI:IT:COST:1988:328 Generato dall'IA

Ordinanza 328/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 328/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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emessa il 21 marzo 1984 dal Pretore di Milano nel procedimento penale

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 328/1988 · Corte costituzionale: emessa il 21 marzo 1984 dal Pretore di Milano nel procedimento penale

Parole chiave

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corretta notificazione notifica tardiva dei difetti difetto formale di procedura notifica del cambiamento d'indirizzo finzione di notifica postale notificazione per via diplomatica

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
1984, sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 171 e 509,

primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 21 marzo 1984 dal Pretore di Milano nel procedimento penale

a carico di Esperto Francesco, iscritta al n. 845 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 321 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Milano, premesso di aver inviato ad

Esperto Francesco, imputato del delitto di cui all'art. 116 del

regio-decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, una comunicazione

giudiziaria, notificata ai sensi dell'art. 169, primo comma, del

codice di procedura penale, e di aver successivamente emesso decreto

penale di condanna, non "notificato allo stesso domicilio della

comunicazione giudiziaria dato che - secondo la relata - da

informazioni assunte in luogo lo Esperto 'risulta sloggiato per

ignota destinazione da alcuni mesi'", ha, con ordinanza del 21 marzo

1984, sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 171,

quinto e sesto comma, e 509 del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede la "legittimazione del difensore ad opporre

il decreto di condanna nell'ipotesi in cui la notifica del decreto

avvenga nei modi e nelle forme di cui all'art. 171 ultimi due commi",

per esserne diventata impossibile l'effettuazione "nel domicilio

dichiarato o eletto o determinato a norma del primo capoverso" dello

stesso articolo;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che il giudice a quo, nel dolersi del mancato

conferimento al difensore della "legittimazione ad opporre il decreto

penale", ha, in realtà, denunciato il solo art. 509 del codice di

procedura penale ( e, più in particolare, il suo primo comma:

"L'opposizione è proposta dall'interessato personalmente a mezzo di

procuratore speciale"), richiamando gli ultimi due commi dell'art.

171 unicamente perché è in base al loro combinato disposto che le

notificazioni "divenute impossibili nel domicilio dichiarato o eletto

o determinato a norma del primo capoverso" del medesimo articolo

debbono essere "eseguite mediante deposito nella cancelleria o

segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede e con

immediato avviso al difensore";

e che il giudice a quo richiede, in sostanza, alla Corte di

porre riparo ad una mancata previsione normativa, senza considerare

che il raggiungimento di tale obiettivo renderebbe, nel contempo,

necessario regolamentare ex novo le conseguenze derivanti dalla

mancata comparizione dell'imputato all'udienza (art. 510, primo

comma), nonché dalla non operatività del divieto della reformatio

in peius (art. 510, secondo comma), così implicando l'esercizio di

scelte discrezionali riservate al legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal

Pretore di Milano con ordinanza del 21 marzo 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI