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Ordinanza 326/1988 ECLI:IT:COST:1988:326 Generato dall'IA

Ordinanza 326/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 326/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 77 della

Regesto Legislator

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art. 31 c.p; Ordinanza 326/1988 · Corte costituzionale: 54 e 77 della

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale ritardo ingiustificato dell'azione penale misure sostitutive della carcerazione capacità di subire la carcerazione riduzione della pena maggiore età penale

Disposizioni normative citate

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art. 31 c.p
689, in relazione all'art. 31 c.p.p.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 77 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1985 dal Tribunale di

Rieti, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie

speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Rieti con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e segg. e 77

l. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 31 c.p.p. come

modificato dall'art. 1, ult. comma, l. 31/7/84, nelle parti in cui

non consentono l'applicazione delle misure alternative ai reati oggi

di competenza pretorile e pendenti dinanzi al Tribunale solo perché

commessi in data antecedente il 29 novembre 1984, né la consentono

quando, a seguito del giudizio, l'originaria fattispecie, contestata

nella forma aggravata, assuma la forma semplice per la esclusione

dell'aggravante o per il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 268 del 1986, ha

dichiarato non fondata identica questione, che non vengono addotti

nuovi argomenti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 54 e segg. e 77 della legge 24 novembre

1981, n. 689, in relazione all'art. 31 c.p.p. come modificato

dall'art. 1 ultimo comma della legge 31 luglio 1984, n. 400,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di

Rieti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI