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Ordinanza 324/1988 ECLI:IT:COST:1988:324 Generato dall'IA

Ordinanza 324/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 324/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina relativa

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Ordinanza 324/1988 · Corte costituzionale: nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina relativa

Parole chiave

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criminalità persistente riesame dell'entità pena pericolo di reiterazione carcerazione preventiva eccessiva sanzioni penali pene condizionali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina relativa

alla dichiarazione di delinquenza abituale e dell'art. 109, primo

capoverso, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30

settembre 1985 dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale di

Firenze, iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 prima serie speciale

dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il magistrato di sorveglianza di Firenze con

l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della disciplina relativa alla dichiarazione di

"delinquenza abituale" nonché dell'art. 109, primo cpv., c.p., in

relazione agli artt. 3 e 27 Cost., rilevando che:

a) la "disciplina relativa alla dichiarazione di delinquenza

abituale" sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui

prevede la ultrattività nel tempo della qualificazione di

pericolosità che si esprime nella dichiarazione stessa, nonché

nella parte in cui prevede una durata senza limiti di tempo dei vari

e gravi effetti che ad essa conseguono;

b) l'art. 109, primo cpv., c.p. sarebbe costituzionalmente

illegittimo nella parte in cui stabilisce che la dichiarazione di

abitualità può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo

l'esecuzione della pena;

Considerato che a seguito dell'emanazione dell'ordinanza è

entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, con la quale è

stata introdotta una nuova disciplina in tema di accertamento della

pericolosità ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza che

occorre quindi che il giudice a quo proceda ad una nuova valutazione

della rilevanza della questione proposta;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al magistrato di sorveglianza

presso il tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 17 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI