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Ordinanza 321/1988 ECLI:IT:COST:1988:321 Generato dall'IA

Ordinanza 321/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 321/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, e 77, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n.

Regesto Legislator

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Ordinanza 321/1988 · Corte costituzionale: comma, e 77, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva sanzioni penali pena pecuniaria sospesa commutazione della pena pecuniaria azione civile pena complementare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, primo

comma, e 77, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n.

689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il

1° febbraio 1984 dal Pretore di Gubbio, iscritta al n. 492 del

registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 266 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Gubbio con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento aglli artt. 3 e 24 Cost., ha sollevato questione di

legittimità costituzionale:

a) degli artt. 77, primo e secondo comma, 53, primo comma,

legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consentono

l'applicazione della sanzione sostitutiva, richiesta dall'imputato,

in relazione a reati puniti con pena pecuniaria;

b) dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689, sotto il

profilo che una volta dichiarata l'incostituzionalità delle norme

sopra citate e rimosso ogni ostacolo alla pronuncia di

improcedibilità dell'azione penale per estinzione del reato, la

parte civile costituita verrebbe a trovarsi sprovvista di qualsiasi

tutela in sede penale;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 148 del 1984 ha

dichiarato inammissibile la prima questione;

che conseguentemente la seconda, condizionata all'accoglimento

della prima, risulta ictu oculi irrilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 77 e 53 della legge 24

novembre 1981, n. 689, promosse, con l'ordinanza in epigrafe, dal

Pretore di Gubbio in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI