Ordinanza 321/1988 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcomma, e 77, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 321/1988 · Corte costituzionale: comma, e 77, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
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ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, primo
comma, e 77, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il
1° febbraio 1984 dal Pretore di Gubbio, iscritta al n. 492 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 266 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Gubbio con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento aglli artt. 3 e 24 Cost., ha sollevato questione di
legittimità costituzionale:
a) degli artt. 77, primo e secondo comma, 53, primo comma,
legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consentono
l'applicazione della sanzione sostitutiva, richiesta dall'imputato,
in relazione a reati puniti con pena pecuniaria;
b) dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689, sotto il
profilo che una volta dichiarata l'incostituzionalità delle norme
sopra citate e rimosso ogni ostacolo alla pronuncia di
improcedibilità dell'azione penale per estinzione del reato, la
parte civile costituita verrebbe a trovarsi sprovvista di qualsiasi
tutela in sede penale;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 148 del 1984 ha
dichiarato inammissibile la prima questione;
che conseguentemente la seconda, condizionata all'accoglimento
della prima, risulta ictu oculi irrilevante.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 77 e 53 della legge 24
novembre 1981, n. 689, promosse, con l'ordinanza in epigrafe, dal
Pretore di Gubbio in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI