Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 320/1988 ECLI:IT:COST:1988:320 Generato dall'IA

Ordinanza 320/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 320/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Mondovì, iscritta al n. 722 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione; Ordinanza 320/1988 · Corte costituzionale: Mondovì, iscritta al n. 722 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

Parole chiave

Generato dall'IA
reati contro le pubbliche comunicazioni trasporti stradali infrazioni alle norme della circolazione responsabilità del vettore guida senza autorizzazione concessione per esercizio taxi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, in

relazione all'art. 30, lett. g), della legge 6 giugno 1974, n. 298

(Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose),

promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1983 dal Pretore di

Mondovì, iscritta al n. 722 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Mondovì con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 46, in relazione all'art. 30,

lett. g), della legge 6 giugno 1974 (Istituzione dell'albo nazionale

degli autotrasportatori di cose), sostenendo che, delle norme

denunciate, in combinato disposto, deriva che la stessa sanzione

penale è prevista sia per il trasporto abusivo svolto

professionalmente senza licenza sia per il trasporto occasionale, su

veicoli ad uso privato, di cose non destinate all'uso esclusivo del

proprietario del mezzo, mentre il trasporto occasionale di cose che

servano all'uso esclusivo del proprietario non integra gli estremi

del reato (art. 30 lett. g);

che in tal modo, secondo il Pretore, le prime due condotte, pur

essendo sostanzialmente diverse tra loro, sono irrazionalmente

equiparate ai fini della pena e che, reciprocamente, per quanto

concerne il trasporto occasionale, si avrebbero due condotte

identiche irrazionalmente discriminate sulla base della mera

circostanza che il trasporto occasionale avvenga per conto terzi o

per uso esclusivo del proprietario;

Considerato che appare invece palesemente ragionevole che il

legislatore, onde evitare fraudolenti aggiramenti delle norme sul

trasporto professionale, abbia penalmente sanzionato anche il c.d.

trasporto occasionale di cose altrui, graduando peraltro la sanzione

entro ampi minimi e massimi;

che parimenti nell'ambito di queste finalità, nessuna

arbitrarietà può riscontrarsi nella distinzione fra trasporto

occasionale di cose proprie e trasporto occasionale di cose altrui;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 46, in relazione all'art. 30, lett. g),

della legge 6 giugno 1974, n. 298, sollevata, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, dal Pretore di Mondovì con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI