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Ordinanza 319/1988 ECLI:IT:COST:1988:319 Generato dall'IA

Ordinanza 319/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 319/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 77 della

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 319/1988 · Corte costituzionale: 54 e 77 della

Parole chiave

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punibilità dei mass media competenza del pubblico ministero diritto di stampa accesso dei giornalisti agli atti motivo legale d'esclusione ricusazione di pubblici ministeri

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 77 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1985 dal Tribunale di

Milano, iscritta al n. 748 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 maggio

1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità degli artt. 54 e 77 della legge 24 novembre

1981, n. 689, in quanto non consentono "all'imputato di un reato che

non rientra nella competenza pretorile per il solo fatto che è

commesso a mezzo stampa, il ricorso allo speciale procedimento di cui

all'art. 77 della Legge n. 689/81";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la questione è stata sollevata in seguito ad

un'istanza proposta dalla difesa quando già era stato dichiarato

aperto il dibattimento, senza che alcuno degli imputati avesse in

precedenza richiesto l'applicazione dell'art. 77 della legge 24

novembre 1981, n. 689;

e che, potendo l'applicazione di tale articolo essere richiesta

soltanto "fino a quando non sono compiute per la prima volta le

formalità di apertura del dibattimento" (artt.77, primo comma, e 79

della legge 24 novembre 1981, n. 689), resterebbe comunque preclusa

nella specie l'irrogazione di una sanzione sostitutiva su richiesta

dell'imputato, con conseguente impossibilità per il giudice a quo di

dar luogo allo "speciale procedimento di cui all'art. 77 della legge

n. 689/81";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 54 e 77 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano

con ordinanza del 24 maggio 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI