Ordinanza 317/1988 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione, art. 3 Cost; Ordinanza 317/1988 · Corte costituzionale: 31, 34, 35, 38
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38
e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie), promossi con ordinanze emesse il 31
ottobre e il 14 novembre 1985 dal Tribunale di Lucera, iscritte ai
nn. 866 e 899 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno
1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Lucera con le ordinanze in epigrafe
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 31,
34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in
cui non ammettono ad oblazione la lottizzazione abusiva puramente
negoziale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
Considerato che il Tribunale ha omesso ogni esposizione dei fatti
del giudizio e ciò prescindendo dal rilevare che non ha nemmeno
valutato se questi costituiscono ancora reato ai sensi della nuova
configurazione della lottizzazione abusiva negoziale recata dall'art.
18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che quindi, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, la questione è
manifestamente inammissibile;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, promossa dal Tribunale di Lucera, con le
ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il
10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI