Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 314/1988 ECLI:IT:COST:1988:314 Generato dall'IA

Ordinanza 314/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 314/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 314/1988 · Corte costituzionale: dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i

Parole chiave

Generato dall'IA
contributi di previdenza impagati responsabilità dell'istituto di previdenza riscossione dei contributi rendita di invalidità retroattiva disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato penalità di mora
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge

4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni

dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1985 dal

Pretore di Roma, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232- bis

dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza del 15 marzo 1985,

ha denunciato - in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della

Costituzione - l'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella

parte in cui dispone che il "datore di lavoro, che non provveda al

pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in

misura inferiore a quella dovuta", è sempre obbligato al pagamento

"di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, senza tener conto (e

senza consentire che l'istituto previdenziale possa tener conto)

delle ragioni dell'inadempimento e dell'elemento soggettivo del

debitore";

che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, costituitosi

in giudizio, ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata

e, con successiva memoria, che gli atti siano restituiti al giudice a

quo per un nuovo esame della rilevanza;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

è entrato in vigore il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688,

convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, il cui art. 1 detta,

per quanto riguarda il ritardato o non completo versamento dei

contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, una

nuova disciplina, caratterizzata dall'applicazione di una sanzione

pecuniaria di entità crescente in relazione all'entità

dell'illecito;

e che, a norma del terzo comma del predetto art. 1, "Per i

contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 le disposizioni

del primo comma si applicano qualora i soggetti, ai quali per detti

contributi e premi non siano state accordate rateazioni, non

provvedano al loro versamento entro il 20 febbraio 1986";

che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua

della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora

rilevante;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI