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Sentenza 304/1988 ECLI:IT:COST:1988:304 Generato dall'IA

Sentenza 304/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 304/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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febbraio 1984 dal Pretore di Milano nei procedimenti penali riuniti a

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 3 Cost, art. 175 cod. pen, art. 135 cod. pen, articolo 175 cod. pen; Sentenza 304/1988 · Corte costituzionale: febbraio 1984 dal Pretore di Milano nei procedimenti penali riuniti a

Parole chiave

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limite legale massimo limiti dell'aggravio sanzioni pecuniarie gravità della pena raggiungimento del valore soglia pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
all'art. 133 cod. pen., sollevava questione di legittimità
art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost.
art. 175 cod. pen
ostacolo nel disposto di cui al comma primo dell'art. 175 cod. pen.
art. 135 cod. pen
che, ragguagliato ai sensi dell'art. 135 cod. pen.
articolo 175 cod. pen
milione fissato dal primo comma dell'articolo 175 cod. pen.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, primo e

secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11

febbraio 1984 dal Pretore di Milano nei procedimenti penali riuniti a

carico di Barletta Vito, iscritta al n. 846 del registro ordinanze

1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7- bis

dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Con ordinanza 11 febbraio 1984, il Pretore di Milano, dovendo

procedere ad infliggere per decreto penale la pena della multa

superiore a Lit. un milione, ad un cittadino incensurato ritenuto

responsabile di emissione continuata di assegni a vuoto, ma

valutando, d'altra parte, favorevolmente le circostanze di cui

all'art. 133 cod. pen., sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 175, commi primo e secondo, cod. pen., con

riferimento all'art. 3 Cost.

Rilevava, infatti, il Pretore nell'ordinanza che il suo

intendimento di concedere al giudicabile la non menzione della

condanna sul certificato penale, alle condizioni di legge, trovava

ostacolo nel disposto di cui al comma primo dell'art. 175 cod. pen.

che limita il beneficio, quanto alla pena pecuniaria, fino ad un

massimo di Lit. un milione.

Sembrava, però, al Pretore che tale disposizione fosse priva di

razionalità e contrastasse con il principio di uguaglianza. Bastava,

infatti, considerare il ben diverso trattamento che il legislatore

usava, nello stesso primo comma, alla alternativa situazione

concernente la pena detentiva, per la quale è possibile la

concessione del beneficio fino al limite di anni due. Limite massimo

che, ragguagliato ai sensi dell'art. 135 cod. pen. (così come

modificato dall'art. 101 della l. 24 novembre 1981 n. 689)

corrisponde ad una pena pecuniaria di Lit. 18 milioni.

Una siffatta irrazionalità e così grave disuguaglianza diventano

addirittura superlative - osserva il Pretore - in raffronto

all'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo, che consente il

beneficio, nel caso di condanna a pena detentiva non superiore ad

anni due congiunta a pena pecuniaria, purché fra pena pecuniaria

ragguagliata e pena detentiva non si superino i trenta mesi: il che

significa che, a seconda dell'entità della pena detentiva, la pena

pecuniaria, su cui la non menzione è concedibile, può anche

superare i ventiduemilioni di lire.

Non potendo sorgere dubbio sulla maggiore gravità del fatto punito

con pena detentiva, l'incompatibilità della disposizione concernente

la pena pecuniaria, rispetto all'art. 3 Cost., appare ictu oculi.

L'ordinanza veniva ritualmente pubblicata, notificata e

comunicata, ma nessuno si costituiva o interveniva nel giudizio

innanzi a questa Corte.

1. - La questione è fondata. Essa è d'altra parte, rilevante,

una volta che il Pretore, considerati tutti gli elementi nella sua

autonomia decisionale, afferma che il giudicabile sarebbe meritevole

della concessione della non menzione, nel certificato del casellario

giudiziale, della condanna a pena pecuniaria che egli si accinge ad

infliggere all'incensurato. Ma poiché la pena da infliggere

supererebbe, nella concreta volontà del giudice, il limite del

milione fissato dal primo comma dell'articolo 175 cod. pen. impugnato

per la concedibilità del beneficio, egli non può definire

compiutamente il giudizio se prima non viene risolta la questione

esattamente proposta.

2. - Ed è vero che lo stesso primo comma contiene in se stesso il

tertium comparationis proprio nell'alternativa previsione della

condanna a pena detentiva, che mette in luce l'irrazionalità e

l'ineguaglianza della parte della disposizione concernente la pena

pecuniaria. Non potendosi revocare in dubbio che la pena detentiva

sia riservata a fatti di maggiore gravità, non esiste una

ragionevole giustificazione al limite di gran lunga più ampio che,

invece, il legislatore riserva alla pena più grave per consentire la

concessione del beneficio. Come, infatti, correttamente osserva il

Pretore, il limite di anni due di pena detentiva, ragguagliato

secondo gli attuali criteri dell'art. 135 cod. pen., corrisponde a

ben diciotto milioni di lire.

Né può essere ipotizzabile che siffatta disparità corrisponda

ad una scelta discrezionale del legislatore, ispirata a qualche

particolare considerazione attorno alla diversa natura delle due

pene, in relazione al più grave disdoro che deriva al condannato

dalla comparsa sul certificato penale della pena detentiva.

E ciò sia perché anche un siffatto criterio non apparirebbe

peraltro plausibile sul piano della razionalità, e sia perché

sopratutto esso comunque, qualsivoglia fosse per essere la filosofia

che lo ispira, troverebbe clamorosa smentita nel secondo comma dello

stesso articolo.

Ivi, infatti, come pure ha sottolineato l'ordinanza di rimessione,

consentendo che, in ordine ad una condanna a pena congiunta detentiva

e pecuniaria, il giudice possa concedere il beneficio fino ad un

massimo di mesi trenta di pena complessiva, ragguagliata per la parte

pecuniaria, il legislatore ha di fatto reso possibile concedere la

non menzione ad una condanna a pena pecuniaria che può oltrepassare

addirittura i ventidue milioni. E nessuno potrebbe sostenere che una

condanna a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria sia meno grave

di una condanna a sola pena pecuniaria.

Tutto questo, però, porta a ritenere che in realtà la denunziata

illegittimità sia limitata al primo comma dell'articolo impugnato;

mentre il secondo comma, lungi dal poter essere coinvolto nella

censura, contribuisce anzi a dare più significativo risalto

all'incompatibilità del primo comma nei confronti dell'art. 3 Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'art.

175 cod. pen. nella parte in cui prevede che la non menzione nel

certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena

pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore

a un milione, anziché a somma pari a quella risultante dal

ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135

cod. pen.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI