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Ordinanza 301/1988 ECLI:IT:COST:1988:301 Generato dall'IA

Ordinanza 301/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 301/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Genovese Carmine, ed avente per oggetto la sospensione dell'efficacia

Regesto Legislator

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art. 53 Cost; Ordinanza 301/1988 · Corte costituzionale: Genovese Carmine, ed avente per oggetto la sospensione dell'efficacia

Parole chiave

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responsabilità fiscale solidale dei coniugi reddito del coniuge ripartizione della rendita per coniugi imposizione della famiglia contributo straordinario in denaro assegno di matrimonio

Disposizioni normative citate

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art. 53 Cost
occasione si lamentava il contrasto tra l'art. 53 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge

13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il

22 novembre 1986 dal Pretore di Avigliano, iscritta al n. 765 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 53, prima serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso del procedimento civile promosso da

Genovese Carmine, ed avente per oggetto la sospensione dell'efficacia

della cartella esattoriale con la quale si pretendeva l'assolvimento

di debito per irpef da reddito della moglie, il Pretore di Avigliano

sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17 l. 13 aprile 1977 n. 114

nella parte in cui, prevedendo la facoltà per i coniugi non

legalmente ed effettivamente separati di presentare la dichiarazione

dei redditi su un unico modello e stabilendo che, in tale

eventualità, i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento

dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a

ruolo a nome del marito, contrasterebbe con i principi di eguaglianza

e di equità contributiva, imponendo al marito un debito d'imposta

per i redditi della moglie;

Considerato che la questione sollevata nella ordinanza di

rimessione è sostanzialmente analoga a quella, riguardante l'art. 17

citato, già decisa da questa Corte con ordinanza n. 316 del 1987 nel

senso della manifesta infondatezza, giacché anche in quella

occasione si lamentava il contrasto tra l'art. 53 Cost. e la

posizione di oneri contributivi a carico di uno dei coniugi dovendo

questi, in virtù del vincolo della solidarietà, rispondere di beni

e di redditi dell'altro;

che la Corte ha già avuto pertanto modo di ritenere infondata

la questione, osservando come il collegamento con la capacità

contributiva non escluda che la legge possa stabilire prestazioni

tributarie a carico, oltreché del debitore principale, anche di

altri soggetti, comunque non estranei alla posizione giuridica a cui

inerisce il rapporto tributario (v. sent. n. 120 del 1972);

che tale solidarietà tributaria si giustifica, nella

fattispecie in esame, con la scelta dei contribuenti di avvalersi

della facoltà di presentare dichiarazione congiunta, con i

conseguenti vantaggi od oneri;

che per le considerazioni suesposte la normativa impugnata non

contrasta con i principi della equità contributiva e, a fortiori,

con i principi di eguaglianza e ragionevolezza e, pertanto, la

questione si appalesa manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17 l. 13 aprile 1977, n. 114, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dal Pretore di Avigliano con la

ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI