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Sentenza 3/1988 ECLI:IT:COST:1988:3 Generato dall'IA

Sentenza 3/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 3/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze emesse il 1° marzo 1984 dalla Commissione tributaria di 2°

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Sentenza 3/1988 · Corte costituzionale: ordinanze emesse il 1° marzo 1984 dalla Commissione tributaria di 2°

Parole chiave

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identità dei crediti identità dei fatti complessità della procedura mancata contestazione dei fatti mancata prova di parzialità argomentazione nel merito

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 "Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche" in relazione all'art.

18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 "Disposizioni comuni in

materia di accertamento delle imposte sui redditi", promossi con le

ordinanze emesse il 1° marzo 1984 dalla Commissione tributaria di 2°

grado di Pescara nei ricorsi proposti da Danelli Francesco e Danelli

Virginia contro l'Ufficio delle Imposte Dirette di Pescara, iscritte

ai nn. 987 e 988 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 e 25- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Nel corso di due procedimenti di appello concernenti la

deducibilità - nella dichiarazione ai fini IRPEF - da parte di soci

della s.a.s. "ASTRA di Francesco Danelli e C.", di interessi passivi

afferenti beni immobili della società non strumentali all'esercizio

dell'impresa, la Commissione tributaria di II grado di Pescara

sollevava, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 1° marzo

1984, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, II

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (in relazione anche

all'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), in riferimento

all'art. 3 Cost.

Afferma il giudice rimettente che la s.a.s. ASTRA non aveva potuto

portare in detrazione gli interessi passivi in sede di compilazione

del mod. 750/E perché, quale impresa minore percettrice di soli

proventi immobiliari, aveva dovuto necessariamente assumere a

tassazione tali redditi in base alle risultanze catastali e non in

base al reddito effettivo netto di gestione, e ciò per la stessa

struttura del quadro 750/E.

Ciò premesso, la normativa censurata determinerebbe, ad avviso

del giudice a quo, un diverso trattamento tributario tra percettori

dello stesso reddito, in quanto le imprese "maggiori" sarebbero, a

differenza delle "minori", abilitate a dedurre dai redditi

immobiliari gli interessi passivi, e ciò anche per la diversa

struttura del modello 750/A, che esse sono tenute a compilare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in entrambi

i giudizi, conclude per l'infondatezza della questione, deducendo, in

primo luogo, che l'art. 52 censurato è applicabile sia alle imprese

con contabilità semplificata, sia a quelle soggette alla tenuta

della contabilità ordinaria, e, in secondo luogo, che ai soggetti

ammessi a fruire del regime di contabilità semplificata è

riconosciuta la facoltà di optare per il regime ordinario, restando

così effetto di libera scelta di convenienza ogni varietà di

trattamento tributario che ne possa derivare.

1. - I giudizi, per l'identità della questione sollevata, vanno

riuniti e decisi congiuntamente.

2. - La norma censurata (art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597, concernente "Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche") dispone che nella

determinazione degli utili netti - i quali, ai sensi del primo comma

dello stesso art. 52, costituiscono il reddito d'impresa - " non si

tiene conto delle perdite relative ai cespiti che fruiscono di

esenzione né dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di

imposta né dei proventi e dei costi relativi agli immobili indicati

dell'art. 21 che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio

dell'impresa. I redditi di tali immobili concorrono a formare il

reddito di impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni

del titolo II".

La disposizione violerebbe, ad avviso della Commissione tributaria

rimettente, il principio di eguaglianza, in quanto il combinato

disposto di essa e dell'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(che individua le imprese minori ammesse alla contabilità

semplificata) determinerebbe una disparità di trattamento tra

imprese minori e imprese maggiori, poiché soltanto queste ultime

sarebbero abilitate a computare i redditi immobiliari al netto degli

interessi passivi.

3. - La questione non è fondata.

Va innanzitutto rilevato che la norma impugnata, come dedotto

anche dall'Avvocatura dello Stato, detta una disciplina comune ad

ogni tipo di impresa, nel senso che essa si applica ai redditi

d'impresa sia che vengano determinati in base alla contabilità

ordinaria, sia che rientrino nel regime della contabilità

semplificata.

Oltre a ciò peraltro, e anche prescindendo dall'ulteriore rilievo

che ai sensi del sesto comma dell'art. 18 del d.P.R. n. 600/73 il

contribuente ammesso alla contabilità semplificata ha facoltà di

optare per il regime ordinario, assume valore decisivo la

considerazione che l'art. 72 del d.P.R. n. 597/73 dispone che nei

confronti delle imprese ammesse alla contabilità semplificata e che

non hanno optato per il regime normale il reddito d'impresa è

costituito dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei ricavi,

delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive e

l'ammontare complessivo di una serie di costi, tra i quali la norma

prevede, al punto 7, gli interessi passivi.

Pertanto, la questione sollevata è infondata, in quanto, ai sensi

della normativa vigente, contrariamente all'assunto del giudice a

quo, gli interessi passivi sono previsti fra le componenti negative

di reddito detraibili per le imprese minori anche se ammesse alla

contabilità semplificata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione anche all'art. 18 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata, in riferimento all'art.

3 Cost., dalla Commissione tributaria di II grado di Pescara con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI