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Ordinanza 298/1988 ECLI:IT:COST:1988:298 Generato dall'IA

Ordinanza 298/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 298/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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marzo 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del

Regesto Legislator

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art. 76 Cost, art. 77 Cost; Ordinanza 298/1988 · Corte costituzionale: marzo 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del

Parole chiave

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accesso agli atti del contribuente imposta reale imposta immobiliare imposta sugli utili immobiliari tassazioni fiscali imposta diretta

Disposizioni normative citate

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art. 76 Cost
Considerato che la questione relativa all'art. 76 Cost.
art. 77 Cost
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta del

reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 25

marzo 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del

Grappa iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale

dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla ditta

Poli Giovanni Battista avverso l'accertamento effettuato dall'Ufficio

imposte dirette di Bassano del Grappa la Commissione tributaria di

primo grado della stessa città, sollevava, in riferimento agli artt.

76, 77, 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597: precisamente di tale

disposizione veniva impugnato il primo comma, secondo cui le

plusvalenze conseguite mediante operazioni speculative (e non

rientranti nei redditi di impresa) concorrono a formare il reddito

complessivo tassabile; e veniva altresì impugnato il terzo comma,

secondo cui la lottizzazione o l'esecuzione di opere intese a rendere

edificabili terreni e la successiva vendita si considerano in ogni

caso aventi fini speculativi;

che secondo il giudice a quo tali disposizioni violavano gli

artt. 76 e 77 nonché 3 e 53 Cost., in quanto il legislatore

ordinario, incorrendo in eccesso di delega, aveva posto delle

presunzioni assolute, che invero violavano altresì i principi di

eguaglianza e di capacità contributiva;

che si costituiva la Presidenza del Consiglio dei ministri, la

quale eccepiva l'inammissibilità ed in subordine l'infondatezza

della questione;

Considerato che la questione relativa all'art. 76 Cost. è

palesemente infondata, poiché il potere conferito al legislatore

delegato dalla l. 9 ottobre 1971, n. 825 comprende la possibilità di

regolare l'intera materia delle imposte sul reddito secondo ampia

discrezionalità ( v. ordd. n. 321 e 334 del 1987) (mentre fuori di

proposito è stato invocato nell'ordinanza di rimessione anche l'art.

77 Cost.);

che la qualificazione del fine speculativo delle operazioni

anzidette trova la sua non irragionevole giustificazione nella

realtà socio-economica secondo la finalità ordinaria degli atti

(acquisto per rivendere, lottizzazione, ecc.) presi in

considerazione, sicché la qualificazione stessa non merita censura;

che anche la determinazione normativa, che fissa il sorgere

dell'obbligazione tributaria alla data in cui gli atti suddetti sono

posti in essere, non è affatto irrazionale, in quanto spetta al

legislatore determinare il momento in cui si realizza il fatto

genetico, indipendentemente dal concreto prodursi della ricchezza;

che in conclusione la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata in relazione a tutti i profili di

incostituzionalità denunciati;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597,

sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 3 e 53 Cost., dalla

Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI