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Ordinanza 296/1988 ECLI:IT:COST:1988:296 Generato dall'IA

Ordinanza 296/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 296/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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tributaria di primo grado di Firenze, iscritta al n. 204 del registro

Regesto Legislator

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art. 24 Cost, art. 3 Cost; Ordinanza 296/1988 · Corte costituzionale: 204 del registro

Parole chiave

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stima fiscale immobiliare imposta immobiliare imposta sugli utili immobiliari imposizione della famiglia assegno per l'economia domestica crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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art. 24 Cost
l'art. 24 Cost., e sembrava altresì dar luogo ad un'ingiustificata
art. 3 Cost
disparità di trattamento (art. 3 Cost.) rispetto a quanto avveniva
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l.

13 aprile 1939 n. 652, convertito in legge 11 agosto 1939 n. 1249 e

modificato dall'art. 2, n. 12, del d.lgs. 8 aprile 1948 n. 514

(Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del

relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano),

promosso con ordinanza emessa il 17 luglio 1980 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Firenze, iscritta al n. 204 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 200 dell'anno 1981;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla società

Hega Anstalt ed avente ad oggetto la classificazione di una casa

colonica ai fini della valutazione della relativa rendita catastale

la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con ordinanza

del 17 luglio 1980 (reg. ord. n. 204 del 1981), sollevava, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12 r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, conv. in l.

11 agosto 1939 n. 1249, come sostituito dall'art. 2 d.lgs 8 aprile

1948 n. 514, in quanto non impone, per la valutazione delle singole

unità immobiliari da parte dell'ufficio tecnico erariale, l'obbligo

di motivazione;

che alla Commissione tale mancata prescrizione sembrava

pregiudicare l'esercizio dei diritti del contribuente, così violando

l'art. 24 Cost., e sembrava altresì dar luogo ad un'ingiustificata

disparità di trattamento (art. 3 Cost.) rispetto a quanto avveniva

per le imposte dirette, relativamente alle quali gli avvisi

d'accertamento dovevano essere sempre motivati per legge;

Considerato che l'assenza di previsione esplicita, nella norma

impugnata, dell'obbligo di motivazione delle classificazioni operate

dall'ufficio tecnico erariale non significa che la motivazione stessa

non debba, almeno implicitamente, esservi manifestata: infatti il

difetto di essa ben può integrare un vizio di legittimità dei

provvedimenti amministrativi valutativi;

che la censura di violazione del principio di eguaglianza è

palesemente inconsistente, non potendo assimilarsi le classificazioni

catastali agli accertamenti in materia di imposte dirette;

che anche l'art. 24 Cost. è male invocato, in quanto la norma

impugnata non ha alcuna efficacia processuale e perciò non attiene

alla difesa "in giudizio" dei diritti;

che in conclusione le questioni debbono essere dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 12 r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, conv. in l.

11 agosto 1939 n. 1249, come sostituito dall'art. 2 d.lgs. 8 aprile

1948 n. 514, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dalla

Commissione tributaria di primo grado di Firenze con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI