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Ordinanza 295/1988 ECLI:IT:COST:1988:295 Generato dall'IA

Ordinanza 295/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 295/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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terzo e quarto comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (Programmi e

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 295/1988 · Corte costituzionale: 865 (Programmi e

Parole chiave

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uso speciale assegnazione del luogo di soggiorno rinuncia all'espropriazione zona residenziale di vacanza bene espropriato trasferimento degli indici

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.17, secondo,

terzo e quarto comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (Programmi e

coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla

espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle

LL. 17 agosto 1942 n. 1150; 18 aprile 1962 n. 167; 29 settembre 1964

n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel

settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata)

promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1982 dalla Corte d'Appello

di Brescia, iscritta al n. 613 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 dell'anno

1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel procedimento tra il Comune di Roverbella

(acquirente di un terreno agricolo da destinarsi alla costruzione di

un asilo nido) e Lodovico Sartori (affittuario da nove anni del

terreno stesso), avente ad oggetto l'esistenza di un obbligo del

Comune di corrispondere al fittavolo l'indennità aggiuntiva prevista

dall'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 in misura pari al

prezzo di compravendita, la Corte d'Appello di Brescia ha sollevato,

su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in

relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 17, commi secondo,

terzo e quarto, della citata legge n. 865 1971 "nella parte in cui

non prevede un'indennità a favore del fittavolo, mezzadro, colono o

compartecipante anche quando l'accordo per la cessione volontaria del

fondo, pur avvenendo al dichiarato fine di destinare l'area medesima

all'esecuzione dell'opera pubblica, abbia luogo al di fuori del

procedimento espropriativo e prima che questo abbia avuto inizio con

la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e la determinazione

dell'indennità provvisoria";

che, secondo il collegio rimettente, le disposizioni impugnate

determinerebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra i

coltivatori non proprietari di un fondo a seconda che il fondo stesso

sia oggetto della "cessione volontaria" prevista dall'art. 12 della

legge n. 865 del 1971 - nel qual caso al coltivatore spetta

l'indennità aggiuntiva prevista dal secondo comma dell'art. 17 della

stessa legge - oppure sia oggetto di un negozio di trasferimento

anteriore alla dichiarazione di pubblica utilità, che non fa sorgere

il diritto del coltivatore a tale indennizzo;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

chiesto la dichiarazione d'infondatezza della questione;

Considerato che nelle more del giudizio è entrata in vigore la

legge 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari) che, all'art.

43, ha riconosciuto all'affittuario di un fondo il diritto ad un equo

indennizzo in tutti i casi di luzione incolpevole del contratto di

affitto ed all'art. 50 ha attribuito all'affittuario coltivatore

diretto, costretto a lasciare il terreno soggetto ad utilizzazione

edilizia, l'indennizzo previsto dal precedente art. 43 o, in

alternativa, le indennità previste dal secondo comma dell'art. 17

della legge n. 865 del 1971;

che tale disciplina dei contratti agrari dettata dalla legge n.

203 del 1982 si applica a tutti i rapporti comunque in corso, anche

se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza

passata in giudicato, salvo che la sentenza sia già esecutiva (art.

53, primo comma, l. cit.);

che pertanto è necessario restituire gli atti al giudice a quo

onde accertare la persistente rilevanza della questione nel giudizio

pendente a lui;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Brescia

al fine di accertare la persistente rilevanza della questione

sollevata in relazione alla sopravvenienza della l. 3 maggio 1982 n.

203 (Norme sui contratti agrari).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI