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Ordinanza 294/1988 ECLI:IT:COST:1988:294 Generato dall'IA

Ordinanza 294/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 294/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo,

Regesto Legislator

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Ordinanza 294/1988 · Corte costituzionale: 8, comma primo,

Parole chiave

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soppressione dell'aiuto sociale licenziamento del pubblico dipendente inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ricusazione di pubblici ministeri revoca della decisione amministrativa abbandono del procedimento per infrazione stradale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo,

n. 7 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico

della legge comunale e provinciale), promosso con ordinanza emessa il

24 luglio 1986 dal TAR per la Lombardia sul ricorso proposto da Nahum

Andrea contro il Comune di Opera ed altro, iscritta al n. 220 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa dal Tribunale amministrativo

regionale per la Lombardia, sede di Milano, il 24 luglio 1986 è

stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 8, primo comma, n. 7 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (Approvazione

del testo unico della legge comunale e provinciale), "nella parte in

cui prevede la esclusione o la impossibilità della nomina ai

pubblici impieghi di cui alla legge medesima, per le persone che

abbiano subito condanna penale per uno dei reati previsti nel punto 7

del primo comma dell'art. 8 esclusa ogni valutazione al riguardo da

parte dell'amministrazione", per contrasto con gli artt. 3 e 97

Cost.;

che è intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio

dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità secondo quanto già affermato da questa Corte per

la cosiddetta destituzione di diritto (sentenza n. 270 del 1986);

Considerato che la questione odierna concerne la assunta

irrazionalità e ingiustificatezza dei casi di esclusione ex lege

all'accesso al pubblico impiego: nella specie aver riportato condanna

penale per uno dei reati elencati nella norma impugnata. Consegue

l'impossibilità da parte dell'amministrazione di valutarne, ai

propri fini, la gravità, con evidente correlazione, quanto alla

ratio, alla menzionata questione relativa alla destituzione di

diritto, richiamata, nei profili e argomenti, dallo stesso Collegio a

quo;

che con la citata sentenza n. 270 del 1986 questa Corte ha

dichiarato, appunto, inammissibile (con successive ordd.nn. 187, 248

e 447 del 1987 manifestamente inammissibile) la questione di

legittimità costituzionale delle norme aventi ad oggetto la

destituzione di diritto del dipendente pubblico condannato per

determinati reati, rivolgendo peraltro al legislatore l'invito a

procedere ad una attenta riconsiderazione dei valori in gioco e dei

connessi problemi;

che tale orientamento va identicamente ribadito con riferimento

all'impugnata normativa, ugualmente concernente cause di

incompatibilità ex lege con il pubblico impiego, ancorché, in

questo caso, ostative ab origine; talché anche la presente questione

si appalesa manifestamente inammissibile;

che peraltro va rinnovato l'invito a che il legislatore provveda

a disciplinare l'intera materia in modo adeguato alle emerse esigenze

e con coerente uniformità per l'intera area del pubblico impiego;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, n. 7, r.d. 3

marzo 1934 n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale

e provinciale) in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sollevata dal

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sede di Milano)

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI