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Ordinanza 292/1988 ECLI:IT:COST:1988:292 Generato dall'IA

Ordinanza 292/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 292/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1984 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli nel

Regesto Legislator

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Ordinanza 292/1988 · Corte costituzionale: 1984 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli nel

Parole chiave

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misura di sicurezza penale misura di contenzione minaccia per la sicurezza pubblica controllo periodico della detenzione sicurezza dei lavoratori e della popolazione ragione di polizia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204, ultimo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio

1984 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli nel

procedimento di esecuzione nei confronti di Liberti Vincenzo,

iscritta al n. 1108 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di

Napoli, con ordinanza del 9 gennaio 1986, ha sollevato in riferimento

agli artt. 2, 3, 13, 24, 27 e 111 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 204, ultimo comma, del codice penale, "in

quanto non consente di applicare le misure di sicurezza in base ad

una valutazione in concreto" della pericolosità del soggetto;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è

entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 31

dispone: a) "L'articolo 204 del codice penale è abrogato" (primo

comma); b) "Tutte le misure di sicurezza personale sono ordinate

previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è

persona socialmente pericolosa" (secondo comma);

e che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla

stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano

tuttora rilevanti;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza

presso il Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI