Ordinanza 29/1988 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAtrova applicazione, in virtù del successivo art. 80, a far tempo dal
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 53 della Costituzione; Ordinanza 29/1988 · Corte costituzionale: 80, a far tempo dal
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nel
testo vigente prima della modifica introdotta con l'art. 5 della
legge 28 febbraio 1983, n. 53, promosso con ordinanza emessa il 22
gennaio 1985 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Salerno,
iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza in data 22 gennaio 1985 la Commissione
Tributaria di secondo grado di Salerno, su ricorso proposto
dall'Ufficio del Registro di Salerno contro Naddeo Michele ed altro,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20
del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di
registro) nel testo vigente prima della modificazione introdotta con
l'art. 5 della l. 28 febbraio 1983 n. 53, sulla cui portata circa la
tassabilità di cui trattasi si dubita, in riferimento all'art. 53
della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che l'art. 21 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
(Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro), riproducendo ex novo la norma di cui al predetto art. 5,
trova applicazione, in virtù del successivo art. 80, a far tempo dal
1° gennaio 1973 per gli atti relativamente ai quali, alla data di
entrata in vigore del T.U. stesso, sia pendente controversia;
che si rende necessario, pertanto, nuovo esame della rilevanza
della dedotta questione, alla luce della normativa sopravvenuta;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti di cui all'ordinanza in epigrafe
alla Commissione Tributaria di secondo grado di Salerno.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI