Ordinanza 284/1988 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAil prevedere la perseguibilità d'ufficio del reato di deterioramento
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 Cost; Ordinanza 284/1988 · Corte costituzionale: il prevedere la perseguibilità d'ufficio del reato di deterioramento
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge
5 luglio 1928, n.1760 (Provvedimenti per l'ordinamento del credito
agrario), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1987 dal Pretore
di Codogno, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Codogno dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità
costituzionale dell'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760,
assumendo che darebbe luogo a violazione del principio d'uguaglianza
il prevedere la perseguibilità d'ufficio del reato di deterioramento
o distrazione di oggetti sottoposti a privilegio per credito agrario
e, viceversa, la perseguibilità a querela di parte del reato di
sottrazione di beni sottoposti a pignoramento o sequestro civile
(art. 388, terzo comma, c.p., nel testo sostituito con l'art. 87
della legge 24 novembre 1981, n. 689);
Considerato che la medesima questione è stata già dichiarata
manifestamente infondata con l'ordinanza n. 294 del 1987 e che non
vengono prospettati argomenti o profili nuovi;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760,
sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Codogno con
ordinanza del 7 luglio 1987 (r.o. 518/87).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI