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Ordinanza 284/1988 ECLI:IT:COST:1988:284 Generato dall'IA

Ordinanza 284/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 284/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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il prevedere la perseguibilità d'ufficio del reato di deterioramento

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 284/1988 · Corte costituzionale: il prevedere la perseguibilità d'ufficio del reato di deterioramento

Parole chiave

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atto che arreca pregiudizio caso di rigore economico causa di carattere pecuniario infrazione privilegiata affari economici disparità economiche

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
Codogno dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge

5 luglio 1928, n.1760 (Provvedimenti per l'ordinamento del credito

agrario), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1987 dal Pretore

di Codogno, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Codogno dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità

costituzionale dell'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760,

assumendo che darebbe luogo a violazione del principio d'uguaglianza

il prevedere la perseguibilità d'ufficio del reato di deterioramento

o distrazione di oggetti sottoposti a privilegio per credito agrario

e, viceversa, la perseguibilità a querela di parte del reato di

sottrazione di beni sottoposti a pignoramento o sequestro civile

(art. 388, terzo comma, c.p., nel testo sostituito con l'art. 87

della legge 24 novembre 1981, n. 689);

Considerato che la medesima questione è stata già dichiarata

manifestamente infondata con l'ordinanza n. 294 del 1987 e che non

vengono prospettati argomenti o profili nuovi;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760,

sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Codogno con

ordinanza del 7 luglio 1987 (r.o. 518/87).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI