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Ordinanza 283/1988 ECLI:IT:COST:1988:283 Generato dall'IA

Ordinanza 283/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 283/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9

Regesto Legislator

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Ordinanza 283/1988 · Corte costituzionale: 7 della legge 9

Parole chiave

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congedo di paternità indennità in caso di maternità rendita per genitori diritto agli assegni per figli genitore non coniugato obbligo di mantenimento
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9

dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in

materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1986

dal Pretore di Modena, iscritta al n. 624 del registro ordinanze 1986

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima

serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Checchia Alessandro e

dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Pretore di Modena, giudice del lavoro, con

ordinanza del 26 aprile 1986 (r.o. n. 624/86) ha sollevato - in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 29, secondo comma, 30, primo

comma, 31, secondo comma, Cost. - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 nella

parte in cui non estende al padre lavoratore le previsioni degli

artt. 4, primo comma, lett. c) e 15, primo comma, della legge 30

dicembre 1971, n. 1204 in tema di astensione obbligatoria dal lavoro

post-partum e relativa indennità, qualora, "per qualsiasi causa", la

madre non fruisca di detta astensione o, comunque, nel periodo

corrispondente, non presti al figlio assistenza, alla quale debba

pertanto provvedere il padre;

Considerato:

che questa Corte, con la sentenza n. 1 del 1987 ha già

dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della legge 9

dicembre 1977, n. 903 limitatamente alla parte in cui non prevede che

il diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro e il diritto al

godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre

lavoratrice rispettivamente dagli artt. 4, lett. c) e 10 della legge

30 dicembre 1971, n. 1204, siano riconosciuti anche al padre

lavoratore ove l'assistenza della madre (lavoratrice o meno) al

minore sia divenuta impossibile per morte o grave infermità;

che pertanto la questione, in quanto riferita a tali ipotesi, va

dichiarata manifestamente inammissibile;

che questa Corte, pur non escludendo che la necessità di

garantire al minore adeguata cura e protezione nei tre mesi

successivi al parto possa essere riconosciuta anche in casi di

carenza dell'assistenza materna diversi dalla morte o grave

infermità della madre, non può qui prendere in considerazione

impedimenti dovuti ad altre circostanze non rilevanti nel giudizio

principale, avente ad oggetto un'ipotesi di morte della madre;

che d'altra parte, stante la genericità delle indicazioni

contenute nell'ordinanza di rimessione, non ricorrono nella specie

gli estremi per l'applicazione, sollecitata dal giudice a quo,

dell'art. 27, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile anche sotto questo profilo;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977,

n. 903, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 29,

secondo comma, 30, primo comma e 31, secondo comma Cost., dal Pretore

di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 25

febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI