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Sentenza 268/1988 ECLI:IT:COST:1988:268 Generato dall'IA

Sentenza 268/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 268/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della legge 22 novembre 1962 n.1646 (Modifiche agli ordinamenti degli

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Sentenza 268/1988 · Corte costituzionale: della legge 22 novembre 1962 n.1646 (Modifiche agli ordinamenti degli

Parole chiave

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pagamento a rate imputazione dei pagamenti obbligo di pagamento infrazioni uniche e continuate pagamento degli arretrati obbligazione indivisibile

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
La questione è stata posta in riferimento all'art. 3 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,

della legge 22 novembre 1962 n.1646 (Modifiche agli ordinamenti degli

Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 ottobre 1983 dalla Corte dei conti Sez.

III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Silla Gentile, iscritta

al n. 398 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 25 settembre 1985 dalla Corte dei conti -

Sez. III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Mazza Alfia e

Direzione generale degli Istituti di previdenza, iscritta al n. 606

del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 52, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Silla Gentile;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avv. Vittorio Morrone per Silla Gentile;

Con due ordinanze emesse il 5 ottobre 1983 (R.O. n. 398 del 1984)

ed il 25 settembre 1985 (R.O. n. 606 del 1986) la Corte dei conti -

Sezione III giurisdizionale, su ricorso proposto rispettivamente da

Silla Gentile e Mazza Alfia, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, primo comma, della l. 22 novembre 1962 n.

1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso

il Ministero del Tesoro), nella parte in cui per i figli naturali

subordina il diritto al "trattamento di quiescenza indiretto o di

riversibilità a carico delle Casse pensioni facenti parte degli

Istituti di previdenza, alla condizione che essi siano stati

riconosciuti dall'iscritto a norma del codice civile anteriormente

alla data di cessazione dal servizio".

La questione è stata posta in riferimento all'art. 3 Cost. (ed

anche ai successivi 30 e 31), nel primo caso a seguito di

dichiarazione giudiziale post mortem dell'iscritto e nel secondo per

riconoscimento, da parte del genitore, dopo la cessazione dal

servizio.

Il principio di eguaglianza appare chiaramente violato - si assume

- ove si consideri che in materia di pensioni di guerra i figli

naturali riconosciuti hanno diritto alla pensione di riversibilità

anche se il riconoscimento sia avvenuto oltre i limiti di tempo già

previsti dall'art. 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (entro un.

anno dalla cessazione dello stato di guerra, ovvero per sentenza

purché concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivò

la morte del genitore), posto che ai sensi dell'art. 52 della

sopravvenuta legge 18 marzo 1968, n. 313, vanno equiparati ai figli

legittimi i figli naturali riconosciuti senza alcuna limitazione

relativa al momento del loro riconoscimento.

Si eccepisce anche la illegittimità della norma in relazione

all'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, perché vi è una

diversità di trattamento, ai fini della riversibilità delle

pensioni, tra figli naturali di dipendenti o pensionati degli

Istituti di previdenza e figli naturali di dipendenti o pensionati

dell'I.N.P.S.; la illegittimità ancora della norma medesima in

relazione all'art. 82, terzo comma del T.U. approvato con d.P.R. 29

dicembre 1973 n. 1092 per violazione dello stesso principio di

eguaglianza, in quanto vi è una diversità di trattamento tra figli

naturali di dipendenti o pensionati dello Stato e figli naturali di

iscritti agli Istituti di previdenza.

La diversa disciplina normativa, si assume, non appare affatto

razionale e a giustificarla non varrebbe addurre la rilevabile

diversità degli ordinamenti pensionistici: non potrebbe, infatti, se

non in violazione del principio di eguaglianza e di ogni criterio

logico ed obiettivo, ammettersi che il diritto dei figli naturali al

trattamento di riversibilità possa essere - o possa non essere -

condizionato dal differente "momento" del loro riconoscimento. Quanto

al profilo della violazione degli artt. 30 e 31 Cost. viene

richiamato semplicemente l'avviso del ricorrente sul principio di

tutela ed assistenza dei minori nati fuori dal matrimonio, dovendo la

legge nei casi di incapacità dei genitori provvedere ad assolvere i

compiti relativi.

Si è costituita la Signora Silla (ord. 398/84) rappresentata e

difesa dagli avvocati Tommaso Carpinella e Vittorio Morrone. Nella

memoria si insiste nell'accoglimento delle sollevate questioni di

illegittimità.

Non si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri.

1. - I giudizi vertono su identica questione: devono riunirsi,

pertanto, per formare oggetto di un'unica pronuncia.

2.1. - La legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli

ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del

Tesoro) ai fini del trattamento di quiescenza, indiretto e di

riversibilità, a carico delle Casse pensioni facenti parte dei

menzionati Istituti, equipara (art. 7) ai figli legittimi i naturali

riconosciuti purché l'atto sia anteriore "alla data di cessazione

dal servizio" dell'iscritto, da cui origina la pensione.

2.2. - I giudici a quibus sospettano di illegittimità la norma

per una irrazionale disparità da altri ordinamenti, nei cui ambiti,

invece, un momento limitativo non sussisterebbe: pensioni di guerra;

quiescenza dei dipendenti statali; pensionistica I.N.P.S.

Si avrebbe violazione, quindi, del principio di eguaglianza ex

art. 3 Cost., con riflessi anche inerenti agli artt. 30 e 31

concernenti la tutela familiare.

3. - Invero, non può assumersi quale tertium comparationis il

lato criterio inerente alla pensionistica per causa di guerra: è

costante giurisprudenza di questa Corte che tale normazione ha un ben

diverso fondamento. Neppure, rileva, in punto, la norma sul

trattamento agli orfani di dipendente statale, poiché essa limita

pur sempre i benefici - per il caso di dichiarazione giudiziale alla

anteriorità della domanda al decesso del dante causa (art. 82, comma

terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). Né ancora può farsi

puntuale riferimento a una prospettata assimilazione tra rapporto di

lavoro pubblico e privato che - pur nella attenuazione odierna delle

rispettive differenziazioni - manifestano comunque una diversa

strutturazione specie nell'area previdenziale.

Induce ad una favorevole determinazione il rilevare che - rispetto

alla antecedente procreazione - il riconoscimento ovvero la

dichiarazione giudiziale, come è pacifico nella giurisprudenza della

Corte di cassazione, hanno contenuto meramente dichiarativo.

Restando così assorbita ogni altra questione, va dichiarata,

conclusivamente, l'illegittimità costituzionale della norma

censurata, con la conseguente affermazione che ai figli naturali

legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, oggetto di essa,

va attribuito, quando dovuto, il trattamento di quiescenza, senza

limitazioni temporali di sorta.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 7, primo comma, legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche

agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del

Tesoro) limitatamente alle parole "dall'iscritto anteriormente alla

cessazione dal servizio".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI