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Ordinanza 264/1988 ECLI:IT:COST:1988:264 Generato dall'IA

Ordinanza 264/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 264/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1984

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 264/1988 · Corte costituzionale: di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1984

Parole chiave

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diritti della difesa rinvio del dibattimento facoltà di astenersi dal testimoniare diritto di essere sentito garanzia procedurale preparazione della difesa

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 435 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1984

dalla Corte di assise di Roma, iscritta al n. 220 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 197 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di assise di Roma, con ordinanza del 14

gennaio 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 435 del codice di

procedura penale, nella parte in cui, nell'ipotesi di giudizio

immediato per reati commessi in udienza, "non consente la concessione

di un termine a difesa";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la questione è già stata dichiarata non fondata

con sentenza n. 92 del 1967 e che nell'ordinanza di rimessione non

vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli allora esaminati

dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 435 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte

di assise di Roma con ordinanza del 14 gennaio 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI