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Ordinanza 262/1988 ECLI:IT:COST:1988:262 Generato dall'IA

Ordinanza 262/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 262/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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espropriazione per pubblica utilità"), promosso con ordinanza emessa

Regesto Legislator

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Ordinanza 262/1988 · Corte costituzionale: espropriazione per pubblica utilità"), promosso con ordinanza emessa

Parole chiave

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indennità d'espropriazione indennità assicurativa indennizzo del plusvalore estensione della copertura assicurativa restrizione della proprietà senza risarcimento contenzioso dell'assicurazione invalidità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo

comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e

coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica. Norme sulla

espropriazione per pubblica utilità"), promosso con ordinanza emessa

il 22 ottobre 1984 dalla Corte di Cassazione, iscritta al n. 315 del

registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 226- bis dell'anno 1985;

Visti l'atto di costituzione di Di Minco Donato nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza in data 22 ottobre 1984 la Corte di

Cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17,

secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in

cui prevede che al mezzadro, così come al fittavolo, al colono o al

compartecipe, costretto ad abbandonare il fondo espropriato, venga

corrisposta una indennità aggiuntiva di ammontare pari

all'indennizzo corrisposto al proprietario;

Considerato che, secondo quanto rileva il giudice a quo,

l'applicazione della norma comporta per l'espropriante il raddoppio

dell'onere e quindi la corresponsione di una somma che può essere

superiore al valore di mercato del bene senza un giustificato motivo

e, in ogni caso, con un effetto contrario alla funzione

dell'indennizzo previsto dalla Costituzione;

che la valutazione di ricorrere alla procedura espropriativa è

rimessa all'iniziativa dell'espropriante, al quale spetta l'adeguata

valutazione anche degli aspetti economici e finanziari

dell'operazione;

che, d'altra parte, deve ammettersi essere meritevole di tutela

la condizione di chi abbia impiegato il proprio lavoro nella

coltivazione di un fondo e sia costretto ad abbandonarlo a seguito

della espropriazione;

che nella determinazione dei criteri per un giusto ristoro non

può non riconoscersi un ampio spazio riservato alla discrezionalità

legislativa, almeno fino al punto in cui non si incorra in scelte

costituzionalmente obbligate, che non si ravvisano nella specie.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge

22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia

residenziale pubblica; Norme sulla espropriazione per pubblica

utilità"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI