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Ordinanza 261/1988 ECLI:IT:COST:1988:261 Generato dall'IA

Ordinanza 261/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 261/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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agosto 1971, n. 10, promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1983

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 261/1988 · Corte costituzionale: agosto 1971, n. 10, promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1983

Parole chiave

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promovimento dell'accesso alla proprietà assegnazione di alloggio restrizione di diritto pubblico della proprietà legge sulle abitazioni secondarie non attribuzione a una zona diritto all'alloggio

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
di Stato ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo

comma, della legge della Provincia di Trento 3 settembre 1977, n. 24

("Norme in materia di edilizia abitativa e agevolata"), integrativo

dell'art. 3, secondo comma, lettera b, della legge provinciale 20

agosto 1971, n. 10, promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1983

dal Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale, iscritta al n.

842 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 321 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione di Cavada Paolo e della Provincia

di Trento;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza in data 20 dicembre 1983 il Consiglio

di Stato ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma,

della legge provinciale di Trento 3 settembre 1977, n. 24,

(integrativo dell'art. 3, secondo comma, lettera b, della legge

provinciale 20 agosto 1971, n. 10), nella parte in cui esclude dalle

agevolazioni per l'accesso alla abitazione chi disponga di una o più

abitazioni che consentano un reddito annuo superiore a lire

quattrocentomila;

Considerato che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata

comporta una ingiustificata discriminazione tra i percettori di

reddito, anche solo potenziale, derivante dalla locazione di alloggi

non utilizzabili direttamente e i percettori di reddito di

qualsivoglia altra natura;

che peraltro, avuto riguardo alla materia, risulta di per sé

non irragionevole l'esclusione dalle agevolazioni di coloro che già

dispongono di una o più abitazioni;

che se questione può porsi in ordine alle specifiche condizioni

in presenza delle quali opera l'esclusione, si incorre in

apprezzamenti di merito rientranti nella discrezionalità

legislativa;

che la disciplina impugnata è stata per l'appunto già

riformata con legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, con la quale si

è fatto ricorso (vedasi l'art. 99, comma primo, lettera d) a nuovi

indici per determinare le condizioni patrimoniali in presenza delle

quali non si può accedere alle speciali agevolazioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge

provinciale di Trento 3 settembre 1977, n. 24 ("Norme in materia di

edilizia abitativa e agevolata"), integrativo dell'art. 3, secondo

comma, lettera b, della legge provinciale di Trento 20 agosto 1971,

n. 10, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI