Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 259/1988 ECLI:IT:COST:1988:259 Generato dall'IA

Ordinanza 259/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 259/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

trattamento economico del personale statale"), promosso con ordinanza

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 Cost, art. 36 Cost; Ordinanza 259/1988 · Corte costituzionale: trattamento economico del personale statale"), promosso con ordinanza

Parole chiave

Generato dall'IA
retribuzione del lavoratore dipendente suddivisione della previdenza professionale calcolo delle indennità giornaliere sussidio per le spese di soggiornante settimanale durata del riposo uguaglianza di retribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 Cost
all'art. 36 Cost. in quanto considerando, ai fini della retribuzione
art. 36 Cost
all'art. 36 Cost. in quanto considerando, ai fini della retribuzione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 ("Conglobamento totale del

trattamento economico del personale statale"), promosso con ordinanza

emessa il 19 maggio 1980 dal T.A.R. del Lazio, iscritta al n. 658 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39 dell'anno 1984;

Visti l'atto di costituzione del Ministero delle Poste e

Telecomunicazioni nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con

ordinanza in data 19 maggio 1980, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R.

11 gennaio 1956, n. 19, parte in cui dispone che la misura

ragguagliata a giornata degli stipendi, paghe e retribuzioni previsti

nella tabella unica di cui al primo comma, è pari al

trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella

stessa, anziché a percentuale determinata con riferimento ai soli

giorni lavorativi;

che la questione è stata sollevata in riferimento: a) all'art.

3 Cost., sotto il profilo della irragionevole differenza di

trattamento, riguardo alla retribuzione del lavoro straordinario tra

dipendenti statali e lavoratori privati, per i quali la

determinazione del compenso per lavoro straordinario verrebbe

effettuata dividendo la retribuzione per i soli giorni lavorativi; b)

all'art. 36 Cost. in quanto considerando, ai fini della retribuzione

giornaliera, anche i giorni nei quali il lavoratore è tenuto al

riposo, si determinerebbe una riduzione della misura del compenso per

lavoro straordinario, che ad essa è ragguagliato, con conseguente

lesione del principio della proporzione tra retribuzione e quantità

del lavoro prestato;

Considerato che i profili di illegittimità costituzionale

investono una norma, l'art. 1 del d.P.R. n. 19 del 1956, diversa da

quella (l'art. 9) che regola in concreto la misura dei compensi per

lavoro straordinario;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 11

gennaio 1956, n. 19 ("Conglobamento totale del trattamento economico

del personale statale"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36

della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI