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Ordinanza 256/1988 ECLI:IT:COST:1988:256 Generato dall'IA

Ordinanza 256/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 256/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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medesima legge e 12, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 256/1988 · Corte costituzionale: 865

Parole chiave

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espropriazione temporanea indennità d'espropriazione rinuncia all'espropriazione appropriazione indebita di beni demaniali riscatto della rendita restrizione della proprietà senza risarcimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 19, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10

("Norme per l'edificabilità dei suoli"), 14, primo comma, della

stessa legge e 12, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865

("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica"),

promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1980 dal Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna,

iscritta al

n. 545 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione di Panigada Alma ed altri, del

Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza in data 23 gennaio 1980 il T.A.R.

Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19,

comma primo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (in combinato

disposto con gli artt. 14, comma primo, della medesima legge e 12,

comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865), nella parte in

cui, estendendo la nuova disciplina della determinazione

dell'indennità di espropriazione e di occupazione ai casi in cui

l'indennità stessa non sia stata ancora definita, non prevede la

facoltà per l'espropriato di optare per la cessione volontaria

dell'immobile, dietro corresponsione dell'indennità provvisoria

aumentata del 50%, ove siano già scaduti i termini per l'opzione

sulla base della meno favorevole proporzione del 30% prevista

dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

che, successivamente alla emanazione dell'ordinanza, l'art. 19,

comma primo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è stato dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5;

Considerato che la questione proposta dal T.A.R. Emilia-Romagna di

conseguenza dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19, comma primo, della legge 28 gennaio

1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli), in combinato

disposto con gli artt. 14, comma primo, della

medesima legge e 12, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865

("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica"),

sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI