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Ordinanza 252/1988 ECLI:IT:COST:1988:252 Generato dall'IA

Ordinanza 252/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 252/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2

Regesto Legislator

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Ordinanza 252/1988 · Corte costituzionale: 2 della legge 2

Parole chiave

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posizioni amministrative del funzionario avanzamento di scatto reati contro i doveri d'ufficio e professionali divieto di esercizio della professione mutamento di categoria o di quadro rispetto della dignità delle funzioni
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2

aprile 1968, n. 408 ("Norme integrative sullo stato e

l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei

ruoli limitati, di cui all'art. 17 della l. 22 dicembre 1960,

n. 1600, nonché del personale del Corpo della Guardia della

pubblica sicurezza in talune particolari situazioni"), promosso con

ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 dal T.A.R. per l'Abruzzo Sezione

staccata di Pescara, iscritta al n. 334 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 dell'anno

1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo,

con ordinanza 6 dicembre 1979, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968 n. 408, a norma

del quale i vicebrigadieri, i brigadieri ed i marescialli ordinari o

di terza classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della

guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato appartenenti ai

ruoli separati di cui all'art. 17 della legge n. 1600 del 1960

possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente

superiori a quello rivestito ed i marescialli capi ed i marescialli

di seconda classe degli stessi ruoli possono conseguire l'avanzamento

al solo grado immediatamente superiore;

che la questione è stata sollevata sotto il profilo del

contrasto di tale norma con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione,

in relazione alla situazione dei militari appartenenti al ruolo

ordinario, ai quali è assicurata la completa progressione di

carriera;

Considerato che l'art. 17 della l. n. 1600 del 1960 ha attribuito,

in via eccezionale e prescindendo dalle normali procedure di

assunzione e selezione, al personale "dei corpi della polizia della

Venezia Giulia, della polizia amministrativa, della guardia di

finanza, della soppressa Divisione prigioni e del corpo forestale di

Trieste, assunto dall'amministrazione Anglo-americana della Venezia

Giulia" la facoltà di venire assunto in servizio nei corpi delle

guardie di p.s., della guardia di finanza e forestale dello Stato, in

ruoli separati;

che la stessa legge n. 1600 del 1960, ha dato facoltà a detto

personale, in presenza di determinati requisiti, di optare per

l'ammissione a corsi di qualificazione per l'inquadramento nei ruoli

normali della p.s., guardia di finanza, degli agenti di custodia e

della guardia forestale dello Stato;

che, pertanto, la norma impugnata appare giustificata dalla

particolare posizione del personale che ha optato - avvalendosi del

beneficio consentito dall'art. 17 della l. n. 1600 del 1960 - per

l'inquadramento nei ruoli separati, in deroga alle normali procedure

ed anche in mancanza dei requisiti di regola necessari per

l'assunzione nei ruoli ordinari;

che palesemente non sussiste, pertanto, alcuna violazione delle

norme costituzionali assunte a parametro;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408 ("Norme

integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di

polizia, iscritto nei ruoli limitati, di cui all'art. 17 della L. 22

dicembre 1960, n. 1600, nonché del personale del Corpo della guardia

di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni"), sollevata

con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 35 e

97 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI