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Ordinanza 251/1988 ECLI:IT:COST:1988:251 Generato dall'IA

Ordinanza 251/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 251/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9

Regesto Legislator

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Ordinanza 251/1988 · Corte costituzionale: 4 della legge 9

Parole chiave

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parità fra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile disoccupazione femminile suddivisione della previdenza professionale statuto dei funzionari elargizione per giubileo accesso alla professione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9

dicembre 1977, n. 903 ("Parità di trattamento tra uomini e donne in

materia di lavoro"), promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1979

dal T.A.R. per l'Abruzzo - Sez. staccata di Pescara, iscritta al n.

332 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 187 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il T.A.R. per l'Abruzzo, con ordinanza 30 luglio 1979

- sollevata nel corso di un giudizio promosso da un dipendente

statale di sesso maschile, il quale chiedeva di essere collocato a

riposo fruendo dell'aumento di cinque anni previsto per le

lavoratrici coniugate o con prole - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.,

dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui

non estende ai dipendenti statali di sesso maschile la facoltà di

beneficiare della disposizione in tal senso dettata, a favore delle

lavoratrici coniugate o con prole, nell'art. 42, terzo comma, del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;

Considerato che l'art. 4 della legge n. 903 del 1977 consente alla

lavoratrice, per la quale la legge prevede limiti di età per

collocamento a riposo inferiori rispetto agli uomini, la facoltà di

restare in servizio sino al raggiungimento degli stessi limiti di

età previsti per gli uomini;

che tale norma non è applicabile nel giudizio a quo, essendo la

facoltà di pensionamento anticipato, riservata alla dipendente

statale coniugata o con prole, disciplinata dall'art. 42 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092, non impugnato nell'ordinanza di

rimessione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977

n. 903 ("Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di

lavoro"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI