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Ordinanza 241/1988 ECLI:IT:COST:1988:241 Generato dall'IA

Ordinanza 241/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 241/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'annullamento del parere n.

Regesto Legislator

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Ordinanza 241/1988 · Corte costituzionale: Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'annullamento del parere n.

Parole chiave

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protezione del paesaggio considerazioni di protezione ambientale zone rurali diritto regionale impugnazione di decisioni amministrative autorizzazione in materia di protezione della natura
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il

10 novembre 1982, depositato in Cancelleria il 18 successivo ed

iscritto al n. 17 del Registro 1982, per conflitto di attribuzione

sorto a seguito del ricorso al T.A.R. dell'Umbria da parte del

Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'annullamento del parere n.

9 del 31 marzo 1982 emesso dalla C.T.A. ai sensi dell'art. 3 della

legge regionale n. 14 del 4 marzo 1980;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Umbria ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato avverso il ricorso proposto al

T.A.R. dell'Umbria dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste per

l'annullamento della delibera n. 9 del 31 marzo 1982 con la quale la

Commissione Tecnica Amministrativa - Sottocommissione per la

provincia di Perugia, proponeva di includere alcune località

nell'elenco delle bellezze naturali di cui alla l. n. 1497 del 1939;

che la ricorrente, affermata l'idoneità dell'atto impugnato a

provocare il conflitto, quale manifestazione di volontà di esercizio

di una competenza a torto presupposta come statale, lamenta che

l'atto medesimo avrebbe invaso le competenze ad essa ricorrente

delegate dall'art. 82 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiede che il ricorso

regionale venga dichiarato irricevibile, o inammissibile, attesa

l'inidoneità dell'atto impugnato a provocare il conflitto di

attribuzione e comunque la tardività del ricorso medesimo, oppure

che, nel merito, sia riconosciuto infondato;

Considerato che, secondo la pregressa giurisprudenza di questa

Corte, per determinare l'insorgere di un conflitto di attribuzione

tra Stato e Regioni, occorre che l'atto contestato sia invasivo

dell'altrui competenza, e cioè "idoneo a produrre un'immediata

violazione o menomazione di attribuzioni" (v., per es., sentt. nn.

111 del 1976 e 187 del 1984);

che, nella specie, il ricorso ministeriale al T.A.R. dell'Umbria

non possiede tale caratteristica: esso infatti ha l'unico effetto di

instaurare il procedimento giurisdizionale, e simile instaurazione

non è idonea di per sé ed indipendentemente da una eventuale

pronunzia di accoglimento del Tribunale adito, a determinare alcuna

lesione delle attribuzioni regionali;

che, pertanto, il ricorso della Regione Umbria deve ritenersi

manifestamente inammissibile;

Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso della Regione

Umbria avverso il ricorso al T.A.R. dell'Umbria del Ministero

dell'Agricoltura e Foreste per l'annullamento del parere n. 9 del 31

marzo 1982 della Commissione Tecnica Amministrativa Sottocommissione

con competenze per la provincia di Perugia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI