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Ordinanza 240/1988 ECLI:IT:COST:1988:240 Generato dall'IA

Ordinanza 240/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 240/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il

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Ordinanza 240/1988 · Corte costituzionale: nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il

Parole chiave

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autorità di vigilanza sulle tutele stato richiesto diritto di ricorso delle associazioni ricorso all'autorità di vigilanza decreto del Consiglio di Stato impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il

2 luglio 1982, depositato in Cancelleria il 9 successivo ed iscritto

al n. 10 del Registro 1982, per conflitto di attribuzione sorto a

seguito del decreto 13 marzo 1982 del Ministro dell'Agricoltura e

Foreste di concerto con il Ministro dell'Industria, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1982, n. 120, recante: "Disciplina

dell'esercizio, da parte dei consorzi volontari di tutela dei vini,

delle attività connesse all'espletamento dell'incarico di vigilanza

di cui all'art. 21 del d.P.R. 12 luglio 1963, n. 930";

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Toscana, con ricorso notificato il 2

luglio 1982 ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato avverso il decreto del 13 marzo 1982 del Ministro

dell'Agricoltura e Foreste, di concerto con il Ministro

dell'Industria, ("Disciplina dell'esercizio, da parte dei consorzi

volontari di tutela dei vini, delle attività connesse

all'espletamento dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del

D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930"), in riferimento agli artt. 117 e 118

Cost.;

che nel ricorso si deduce che la disciplina dettagliata e

uniforme posta dal decreto impugnato lederebbe la competenza delegata

alla regione dagli artt. 7 e 77, primo comma, lett. d), D.P.R. 24

luglio 1977, n. 616, in materia di controllo di qualità dei prodotti

agricoli;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituito in

giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, prospetta

l'inammissibilità del ricorso, perché concernente competenze solo

delegate alla regione e, in subordine, chiede, nel merito, il rigetto

del ricorso medesimo, assumendo che il decreto impugnato avrebbe ad

oggetto non il controllo dei vini, ma la disciplina del funzionamento

interno dei consorzi di tutela;

che, nel conflitto hanno spiegato intervento ad opponendum i

consorzi del Chianti Putto e del Chianti Classico, i quali chiedendo

che questa Corte, mutando il proprio precedente orientamento, voglia

ritenere ammissibile la loro costituzione in giudizio - contestano

l'ammissibilità del ricorso, perché concernente funzioni regionali

delegate e non "proprie" e, in subordine, ne auspicano il rigetto,

perché il decreto impugnato riguarderebbe il controllo specifico dei

vini, non delegato alle regioni, ma mantenuto in capo allo Stato;

Considerato che l'intervento in giudizio dei consorzi del Chianti

Putto e del Chianti Classico, soggetti diversi da quelli legittimati

a promuovere il conflitto e a resistervi, deve, secondo la costante

giurisprudenza costituzionale (v. sentt. nn. 8 e 18 del 1957; ordd. 3

dicembre 1958, 23 aprile 1975, 3 giugno 1976, 23 febbraio 1977),

ritenersi inammissibile, non essendo stati addotti argomenti che

persuadano questa Corte ad abbandonare il proprio precedente

indirizzo;

che l'attribuzione in contestazione concerne il funzionamento

dei consorzi volontari di tutela nell'esercizio dei loro particolari

compiti di vigilanza contemplati dal D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930;

che detta attribuzione non rientra pertanto tra le funzioni

delegate alle Regioni dall'art. 77, primo comma, lett. d), D.P.R. 24

luglio 1977, n. 616 in tema di controllo di qualità dei prodotti

agricoli;

Visto l'art. 27 delle Norme Integrative per i giudizi avanti alla

Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara inammissibile l'intervento in giudizio dei consorzi

del Chianti Putto e del Chianti Classico;

b) Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso proposto dalla

Regione Toscana avverso il decreto del Ministro dell'Agricoltura e

Foreste, di concerto con il Ministro dell'Industria, del 13 marzo

1982, ("Disciplina dell'esercizio da parte dei consorzi volontari per

la tutela dei vini, delle attività connesse all'espletamento

dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del D.P.R. 12 luglio

1963, n. 930").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI