Sentenza 237/1988 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino Alto Adige notificato il 12 agosto 1983, depositato in Cancelleria il 17 agosto successivo ed iscritto al n. 26 del Registro ricorsi 1983, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del D.M. 9 maggio 1983, n. 6983 con il quale è stato istituito il Comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi presso l'Ufficio dell'Ispettore interregionale per il Trentino Alto Adige e per il Veneto; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Udito l'Avv. Sergio Panunzio per la Regione Trentino Alto Adige e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza 237/1988 · Corte costituzionale: 9 maggio 1983, n. 6983, con il quale è stato istituito il Comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi. Secondo la ricorrente, l'atto impugnato viola la competenza legislativa ed amministrativa della regione in materia di "servizi antincendi". L'Avvocatura dello Stato, mentre nelle deduzioni ha chiesto la reiezione del ricorso perché il Comitato non opererebbe nel territorio della regione ricorrente, in una successiva memoria chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto il decreto impugnato è stato sostituito da un successivo decreto (3 settembre 1983 n. 7118) che non lascia più dubbi sulla non applicabilità dell'atto impugnato alla regione ricorrente.
Testo completo
ha pronunciato la seguente nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino Alto Adige notificato il 12 agosto 1983, depositato in Cancelleria il 17 agosto successivo ed iscritto al n. 26 del Registro ricorsi 1983, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del D.M. 9 maggio 1983, n. 6983 con il quale è stato istituito il Comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi presso l'Ufficio dell'Ispettore interregionale per il Trentino Alto Adige e per il Veneto; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Udito l'Avv. Sergio Panunzio per la Regione Trentino Alto Adige e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
La Regione Trentino Alto Adige ha promosso conflitto di attribuzione chiedendo l'annullamento, per violazione degli artt. 4 n. 6, 16 e 18 del suo Statuto, del decreto del Ministro dell'Interno
9 maggio 1983, n. 6983, con il quale è stato istituito il Comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi. Secondo la ricorrente, l'atto impugnato viola la competenza legislativa ed amministrativa della regione in materia di "servizi antincendi". L'Avvocatura dello Stato, mentre nelle deduzioni ha chiesto la reiezione del ricorso perché il Comitato non opererebbe nel territorio della regione ricorrente, in una successiva memoria chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto il decreto impugnato è stato sostituito da un successivo decreto (3 settembre 1983 n. 7118) che non lascia più dubbi sulla non applicabilità dell'atto impugnato alla regione ricorrente.
Poiché un decreto del Ministro dell'Interno (3 settembre 1983, n. 7118), integralmente sostitutivo di quello impugnato, ha modificato la dizione "Comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi" con quella di "Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi per la regione Veneto", non è più possibile avere il minimo dubbio sulla non applicabilità dello stesso nei confronti della Regione Trentino Alto Adige. Conseguentemente, va dichiarata cessata la materia del contendere.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI