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Ordinanza 230/1988 ECLI:IT:COST:1988:230 Generato dall'IA

Ordinanza 230/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 230/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 della legge 10

Regesto Legislator

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Ordinanza 230/1988 · Corte costituzionale: nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 della legge 10

Parole chiave

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ristrettezza finanziaria infrazione commessa nell'azienda sanzioni pecuniarie indigenza finanziaria aiuti alle imprese in difficoltà responsabilità dell'impresa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 della legge 10

febbraio 1981, n. 22 (Disciplina delle scorte petrolifere),

modificata con legge 23 dicembre 1983, n. 731 (Disposizioni sulle

scorte dei prodotti petroliferi), promosso con ordinanza emessa il 25

febbraio 1986 dal Tribunale di Busto Arsizio, iscritta al n. 320 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, dell'art. 1 l. 10

febbraio 1981, n. 22, modificato con l. 23 dicembre 1983, n. 731,

relativamente all'obbligo, sanzionato penalmente, imposto agli

imprenditori del settore dei prodotti petroliferi di costituire e

mantenere un determinato ammontare di scorte di tali prodotti;

Considerato che a seguito dell'ordinanza è sopravvenuta la legge

10 marzo 1986, n. 61, il cui art. 2 abroga, con effetto dal primo

marzo 1986, la disposizione denunziata;

che spetta quindi al giudice a quo valutare se la questione sia

tuttora rilevante;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo .

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI