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Ordinanza 229/1988 ECLI:IT:COST:1988:229 Generato dall'IA

Ordinanza 229/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 229/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale) e 223 e

Regesto Legislator

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Ordinanza 229/1988 · Corte costituzionale: legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale) e 223 e

Parole chiave

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procedura penale militare affezione nell'assicurazione militare personale militare difesa e questioni militari reati contro i doveri di servizio degradazione militare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 91 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale) e 223 e

260 del codice penale militare di pace, promossi con ordinanze emesse

il 28 marzo e il 29 novembre 1985 dalla Corte militare di Appello -

Sezione distaccata in Verona, e l'8 maggio 1987 dal Tribunale

militare di La Spezia, iscritte rispettivamente al n. 344 del

registro ordinanze 1985, al n. 151 del registro ordinanze 1986 e al

n. 605 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 226- bis dell'anno 1985, n. 30, prima

serie speciale, dell'anno 1986 e n. 46, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte militare d'Appello di Verona ed il Tribunale

militare di La Spezia, con le ordinanze in epigrafe, hanno sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

223 e 260 del C.P.M.P., osservando che, a seguito della modifica

apportata dal suddetto art. 91 all'art. 582, secondo comma, c.p., si

è venuta a determinare una disparità di trattamento in ordine al

reato di lesioni personali così come disciplinato dal Codice penale

e dal cpmp: per il primo infatti le lesioni sono perseguibili a

querela se comportano una malattia di durata fino ai venti giorni,

mentre per il secondo sono perseguibili a richiesta solo se la

malattia non supera i dieci giorni;

Considerato che i giudici militari suppongono in questo modo

esistere un'omogeneità tra la querela e la richiesta di

procedimento, laddove questa Corte ha sempre ritenuto che il primo

istituto è inapplicabile al diritto penale militare essendo sempre

insita nei relativi reati un'offesa alla disciplina ed al servizio;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli art.li 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260

C.P.M.P, promossa dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli

artt. 3 e 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI