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Ordinanza 225/1988 ECLI:IT:COST:1988:225 Generato dall'IA

Ordinanza 225/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 225/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 225/1988 · Corte costituzionale: ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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guida senza autorizzazione esame d'idoneità alla guida stato difettoso del veicolo tipo di veicolo infrazione alle norme della circolazione revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 87, sesto

comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme

sulla circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa il 16

aprile 1985 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 623 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 16 aprile

1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 87, sesto comma, del d.P.R. 15

giugno 1959, n. 393, perché "sanziona con la medesima pena sia la

violazione meramente formale della indicazione del veicolo - munito

dei necessari adattamenti in relazione alla menomazione - sulla

patente di guida, sia la violazione dell'obbligo sostanziale, ben

più rilevante, della guida di veicolo privo dei particolari

adattamenti";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, essendo priva di ogni

motivazione sulla rilevanza della proposta questione e di ogni

riferimento al caso di specie, non si adegua al precetto dell'art.

23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa

obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione

termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze nn. 359

del 1987, 404 del 1987, 410 del 1987, 414 del 1987, 459 del 1987, 514

del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 87, sesto comma, del d.P.R. 15

giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione

stradale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI