Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge against health staff law due to regional withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the proceedings extinguished following the Sicilian Region's formal withdrawal of its constitutional challenge. The Region had initially contested the 1979 health personnel law against the Sicilian Statute and Article 76 of the Constitution, but later renounced the appeal in November 1987. The Court applied Article 25 of the Integrative Rules for Judgments before this Court to formally close the case upon acceptance of the withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 25 Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte; The Constitutional Court extinguishes proceedings when the applicant withdraws the constitutional question, thereby terminating the legal process without substantive review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761, dal titolo: "Stato giuridico del personale delle Unità
Sanitarie Locali", promosso con ricorso del Presidente della Giunta
regionale della Sicilia, notificato il 15 marzo 1980, depositato in
cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi
1980;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che, con atto notificato il 15 marzo 1980 la Regione
Sicilia ha proposto questione di legittimità costituzionale nei
confronti del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (intero testo),
adottato su delegazione ex art. 47 l. n. 833 del 1978, recante "Stato
giuridico del personale delle unità sanitarie locali", per contrasto
con gli artt. 21 e 43 dello Statuto siciliano (approvato con R.D.
Lgs. 15 maggio 1946 n. 455), nonché con l'art. 80, comma secondo,
legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione all'art. 76 Cost.;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
concludendo per il rigetto del ricorso;
che peraltro, con successivo atto del 25 novembre 1987, la
stessa Regione ha dichiarato di voler rinunciare al proposto ricorso
e tale rinuncia è stata contestualmente accettata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Considerato che va pronunciata pertanto l'estinzione del processo
in applicazione dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI